A seguito delle l. nn. 353 del 1990 e 374 del 1991 e d.leg. n. 51 del 1998 si è avuta una netta separazione tra disciplina del procedimento davanti al tribunale monocratico e disciplina del procedimento davanti al giudice di pace:

  • l’art. 313 dispone circa le conseguenze della proposizione della querela di falso;
  • l’art. 316 ribadisce che la domanda si propone con citazione ad udienza fissa, ma prevede la possibilità che questa sia proposta oralmente;
  • l’art. 317 consente alle parti di farsi rappresentare davanti al giudice di pace da persone che non siano professionisti forensi;
  • l’art. 318 semplifica il contenuto della domanda;
  • l’art. 319 conserva la possibilità per le parti di costituirsi direttamente il giorno dell’udienza;
  • l’art. 320 dispone che l’intero processo si articola in due sole udienze:
    • una prima udienza, nella quale è obbligatorio l’interrogatorio personale delle parti e il tentativo di conciliazione;
    • una seconda udienza, eventuale, che costituisce l’ultimo momento per richieste istruttorie e per produzione di documenti;
    • l’art. 321 disciplina la decisione secondo un modello ibrido: il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa (decisione solo orale). La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione (differimento della lettura del dispositivo e della motivazione) ;
    • l’art. 113 co. 2 dispone che le cause il cui valore non eccede € 1500 sono decise dal giudice di pace secondo equità;
    • l’art. 322 prevede che il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace mentre negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
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