Il legislatore distingue le ipotesi di giudizio di primo grado svoltosi con pluralità di parti a seconda che la causa cui abbiano partecipato sia da qualificare come inscindibile o scindibile:

  • cause inscindibili (art. 331): se la sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato . Il legislatore prevede che questo vizio debba essere rilevato dal giudice, il quale, nella prima udienza di trattazione, ha il compito di verificare l’integrità del contradditorio e, qualora rilevi l’esistenza di un vizio, non deve chiudere il giudizio di impugnazione con una sentenza di mero rito, dovendo piuttosto mettere in moto un processo di sanatoria:
    • se il contraddittorio viene integrato, il vizio originario viene sanato con efficacia ex tunc ed il processo prosegue;
    • se il contraddittorio non viene integrato nel termine perentorio fissato dal giudice, si dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione;
    • cause scindibili (art. 332): se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcune delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre parti, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli artt. 325 e 327 co. 1 .

Se la disciplina dell’art. 331 mira ad assicurare la partecipazione al giudizio di impugnazione di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, l’art. 332, al contrario, mira unicamente ad evitare che il giudizio di primo grado possa biforcarsi in sede di impugnazione

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