Consiste nel fatto di chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 (schiavitù o servitù) (art. 601 co. 1):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è rappresentato dalle vittime di tali attività, chiunque esse siano;
  • circa l’elemento oggettivo, mentre il presupposto della condotta è l’essere la vittima già nella condizione di schiavitù o di servitù (mancanza di status libertatis), la condotta consiste nelle attività contrattuali di compravendita, commercio, cessione o trasporto di persona già in schiavitù o servitù. Rispetto a tale reato occorre sottolineare:
    • che esso è un reato non necessariamente ma eventualmente abituale, bastando per la perfezione anche un’unica condotta di tratta di una sola persona;
    • che si configura un unico reato nei casi di unica condotta di tratta di più persone o di più condotte di tratta ciascuna di una sola persona o di più condotte di tratta ciascuna di più persone, e questo stante a pena particolarmente elevata e l’ampio divario edittale;
    • che l’art. 601 è norma a più fattispecie, per cui il reato resta unico anche in caso di realizzazione delle diverse condotte (es. acquisto, trasporto, vendita);
    • circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo eventualmente specifico, perché sono richiesti:
      • la consapevolezza della condizione di schiavitù o servitù;
      • la coscienza e volontà dell’acquisto, cessione, commercio e trasporto;
      • lo specifico fine, previsto per certe ipotesi di tratta (es. acquisto o cessione al fine di vendere o scambiare il soggetto schiavo o asservito) ma non per altre (es. trasporto di schiavi altrui);
      • il fine del profitto, insito nella compravendita, commercio e scambio e normalmente ricorrente nella cessione e trasporto;
      • l’oggetto giuridico è lo status libertatis, tutelato conto le sopraindicate attività agevolatrici dei fenomeni di schiavitù e servitù;
      • l’offesa consiste nella rinnovata lesione di detto bene (reato di danno);
      • la perfezione del reato si ha nel momento e nel luogo dell’acquisto, della cessione, del trasporto o del commercio. Il tentativo è configurabile.
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