Consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 (schiavitù o servitù) (art. 602). Sebbene la suddetta clausola di riserva sembri indicare la sussidiarietà anche della fattispecie dell’art. 602 rispetto alla nuova fattispecie dell’art. 601, la prima si presenta inutile, mancando di uno spazio applicativo autonomo dei confronti della seconda:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è lo schiavo o l’asservito, vittima di tali ulteriori attività;
  • circa l’elemento oggettivo, mentre il presupposto della condotta è la condizione di schiavitù o di servitù del soggetto passivo, la condotta consiste, alternativamente, nell’acquisto, alienazione o cessione di tale soggetto;
  • circa l’elemento soggettivo, il reato risulta essere:
    • a dolo generico, nelle ipotesi dell’alienazione o della cessione per esse richiedendo l’art. 602 la sola coscienza e volontà di alienare o cedere una persona in schiavitù o servitù, prescindendo da qualsiasi fine;
    • a dolo specifico, nell’ipotesi di acquisto, per essa richiedendo (implicitamente) l’art. 602 il fine di mantenere lo stato di schiavitù o servitù o di alienare o cedere lo schiavo o l’asservito acquistato;
  • l’oggetto giuridico è anche in questo caso lo status libertatis, tutelato contro le suddette attività agevolatrici dei fenomeni della schiavitù e della servitù;
  • l’offesa consiste nella rinnovata lesione del suddetto bene per effetto di tali attività reificanti (reato di danno istantaneo);
  • la perfezione del reato si ha nel momento e nel luogo dell’acquisto, dell’alienazione o della cessione dello schiavo o dell’asservito. Il tentativo risulta essere configurabile.
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