La rissa consiste nel fatto di chiunque partecipa a una rissa (art. 588):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • i soggetti passivi sono le persone, la vita o l’incolumità delle quali è messa in pericolo dal fatto rissoso, siano esse corrissanti o terzi estranei, che subiscono tali effetti pericolosi;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nella partecipazione, ossia nel prendere parte ad una rissa. Si tratta quindi di un reato a forma vincolata, poiché tipica non è qualunque condotta causativa o partecipativa, ma soltanto la condotta materialmente partecipativa al fatto della rissa. Traendo dalle varie definizioni il denominatore qualificante, la rissa appare così caratterizzata:
    • una pluralità di soggetti (cosiddetti corrissanti), che non può essere inferiore a tre. Si tratta chiaramente di un reato plurisoggettivo proprio, in quanto tutti i corrissanti sono assoggettati a pena, incombendo l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento su ciascuno di loro;
    • uno scambio, reciproco e contestuale, di molteplici atti di violenza personale fisica:
      • non basta un semplice alterco verbale o una violenza plurima unilaterale, ma occorre una violenza reciproca (reato plurisoggettivo bilaterale);
      • non occorre la colluttazione, potendo la violenza reciproca essere posta in essere a distanza (es. lancio di sassi);
      • non basta una violenza psichica o una violenza reale, essendo necessaria una violenza personale fisica;
  • il pericolo per la vita e l’incolumità personale dei corrissanti o anche di soggetti estranei.

La condotta di partecipazione alla rissa, pertanto, consiste nel compiere atti di violenza fisica, diretti principalmente ad offendere altri soggetti, che contestualmente pongono in essere atti di violenza fisica reciproca. Non costituisce quindi tale condotta l’intervento del paciere, ossia di chi interviene non per dare un contributo alla rissa ma per farla cessare.

La condotta può concretarsi in una partecipazione:

  • concomitante (per l’intera fase della rissa), iniziale (solo per la prima parte della rissa) o susseguente (solo per la seconda parte della rissa);
  • necessaria alla realizzazione dell’evento rissa, costituendo il soggetto il terzo corrissante di una rissa incipiente, o non necessaria.

In rapporto al tipo di condotta posta in essere, peraltro, occorre distinguere tra:

  • partecipazione alla rissa, che consiste appunto nel porre in essere la condotta tipica ex art. 588 (condotta partecipativa di cui sopra);
  • partecipazione al delitto di rissa, che consiste nel porre in essere una condotta atipica ex art. 588, ma tipica ex art. 110 (es. istigazione a partecipare alla rissa);
  • circa l’elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo generico, richiedendosi la rappresentazione della rissa incipiente o in atto e la coscienza e volontà di parteciparvi.
  • l’oggetto materiale sono i corpi umani, destinatari degli atti violenti;
  • l’oggetto giuridico sono la vita e l’incolumità individuale (non pubblica) delle persona esposte al pericolo di uccisione o di ferimento;
  • l’offesa è la messa in pericolo della vita o dell’incolumità individuale (reato di pericolo);
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica la partecipazione alla rissa, mentre la consumazione nel momento e nel luogo in cui questa ha termine o per cessazione della rissa o per abbandono della rissa da parte del soggetto. Il tentativo risulta configurabile a livello naturalistico, tuttavia, resta il problema se sia anche giuridicamente punibile, trattandosi di tentativo in un reato di pericolo e quindi di pericolo di un pericolo, che male si concilia col principio di offensività.

Per il solo fatto della partecipazione alla rissa, il soggetto viene sottoposto ad un aumento di pena (aggravante) (art. 588 co. 2):

  • se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale;
  • se la uccisione o la lesione avviene immediatamente dopo la rissa o in conseguenza di essa.

Per la sussistenza di tali ipotesi occorre:

  • che il soggetto non sia l’autore, doloso o colposo, della morte o lesione, poiché in tal caso egli risponde di concorso formale dei reati di rissa e di omicidio o lesioni;
  • che autore dell’uccisione o delle lesioni sia un corrissante, che le ha cagionate durante e a causa della rissa o immediatamente dopo, ma pur sempre come conseguenza della rissa appena cessata;
  • che tra rissa e detti eventi esista un nesso causale, dovendo essi essere conseguenza di un’attività inerente o conseguente alla rissa.

Trattamento sanzionatorio: la rissa è punita di ufficio:

  • nell’ipotesi della mera partecipazione, con la multa fino ad € 309;
  • nelle ipotesi qualificate dalla morte o lesioni, con la reclusione da 3 mesi a 5 anni.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento