Consiste nel fatto di chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato (art. 611). Trattasi di una figura criminosa nuova, costituente un’ipotesi specifica di violenza privata e più grave, essendo qui la vis diretta non a qualsiasi comportamento, ma alla commissione di un reato.

Rinviando alla violenza privata per gli elementi comuni della violenza e della minaccia e per la definizione di costrizione, ci soffermiamo qui sugli elementi differenziali, costituiti:

  • circa l’elemento oggettivo, si tratta di un reato non di evento come la violenza privata, ma di mera condotta, esaurendosi il fatto materiale nella mera violenza o minaccia, in quanto la costrizione o determinazione e la commissione di un fatto di reato sono previste non come eventi, ma come meri elementi intenzionali, ossia come fini, non essendone richiesta la loro realizzazione. Parlando non di reato ma di fatto costituente reato, il legislatore ha inteso:
    • con l’espressione fatto costituente reato esigere innanzitutto un determinato fatto di reato, da cui, in caso di indeterminatezza, si ha il reato di minaccia;
    • col termine reato, comprendere tutti i delitti e tutte le contravvenzioni;
    • col termine fatto, significare il fatto materiale di reato, nel senso che non occorre che il fatto costituisca reato in relazione al violentato, onde l’art. 611 è applicabile anche se costui non è punibile, perché ha agito incolpevolmente o non imputabile o coartato dalla vis o immune o beneficiante di causa di non punibilità;
    • circa l’elemento soggettivo, si tratta di reato a dolo specifico, richiedendo l’art. 611 la coscienza e volontà della violenza o minaccia e il fine di costringere o determinare altrui a commettere un fatto di reato;
    • l’oggetto giuridico è la libertà morale, tutelata contro la particolare forma di coazione, diretta a far commettere un reato;
    • l’offesa è la messa in pericolo di tale libertà, sotto il profilo dell’autodeterminazione della volontà e dell’agire in modo non criminoso (reato di pericolo);
    • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della violenza o minaccia. Il tentativo è naturalisticamente configurabile, ma appare inammissibile giuridicamente, perché trattasi di reato di pericolo e perché osta il limite dell’art. 115.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione fino a 5 anni;
  • nell’ipotesi aggravata dell’art. 611 co. 2, con la suddetta reclusione aumentata fino a 1/3;
  • nell’ipotesi aggravata dal fatto che la persona che ha commesso il fatto sia sottoposta ad una misura di prevenzione, con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2.
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