Consiste nel fatto di chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies). La violenza sessuale di gruppo, in particolare, consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza di cui all’art. 609 bis. La ratio essendi di tale previsione legislativa sta:

  • nella crescente frequenza di questo tipo di violenza sessuale;
  • nella sua maggiore offensività, sotto il profilo, innanzitutto, della maggiore degradazione personale della vittima.

Nella ricerca dell’ubi consistam del nuovo reato, facile è la risposta circa la natura dello stesso, trattandosi incontestabilmente di fattispecie autonoma (non circostanziante). Questo si desume:

  • dai lavori preparatori, ove la violenza di gruppo fu ripetutamente collegata all’esigenza di sottrarla al bilanciamento con circostanze attenuanti;
  • dalla sua collocazione in un articolo autonomo;
  • dal suo distinto nomen iuris e dalla rideterminazione, anche attraverso una specifica definizione, dei suoi requisiti costitutivi;
  • dalla previsione di sue specifiche circostanze che presuppongono la violenza di gruppo come reato-base, avendosi altrimenti delle circostanze di una circostanza.

La fattispecie in esame, peraltro, deve essere considerata una fattispecie qualificata di concorso di persone, ossia consistente soltanto in determinate condotte concorsuali particolari, non coincidenti con la generalità di quelle rilevanti ex art. 110. È proprio con riferimento a quanto detto, tuttavia, che viene in essere il problema principale inerente il reato di cui all’art. 609 octies: quali sono queste particolari condotte concorsuali? In quali casi si cade sotto la previsione dell’art. 609 octies, quale coautore della violenza sessuale di gruppo? E in quali si ricade sotto quella data dagli artt. 110 e 609 octies, quale mero concorrente di tale reato?

Con riferimento all’art. 609 octies, possiamo individuare quelli che sono i suoi principali caratteri:

  • il soggetto attivo è:
    • il chiunque dell’art. 609 octies (reato comune), nei casi di atti sessuali violenti, con abuso dell’infermità della vittima o con inganno (art. 609 bis co. 1 e 2);
    • il soggetto che ricopre la posizione di autorità (reato proprio), nel caso di atti sessuali con abuso di autorità (art. 609 bis co. 1);
    • circa l’elemento oggettivo, la condotta va definita attraverso il combinato disposto del co. 2 dell’art. 609 octies, che descrive la condotta (commettere atti di violenza sessuale di gruppo), dal co. 1 che, definendo la violenza di gruppo, precisa ulteriormente la condotta (partecipare, in riunione con altre persone, ai suddetti atti di violenza sessuale di gruppo) e dal co. 4 che, prevedendo l’attenuante della cosiddetta minima importanza dell’opera del partecipante nella preparazione o nell’esecuzione del reato, completa la descrizione della condotta (partecipare, in riunione con altre persone, alla preparazione o all’esecuzione degli atti sessuali di cui all’art. 609 bis).

Il fatto materiale appare quindi caratterizzato:

  • da una pluralità di soggetti, non inferiore a due (reato plurisoggettivo);
  • dalla partecipazione di tali persone agli atti sessuali, la quale può essere necessaria o agevolatrice, morale o materiale, alla preparazione o all’esecuzione (v. concorso);
  • dalla partecipazione agli atti sessuali da parte di detti partecipanti riuniti, nel senso che la partecipazione deve estrinsecarsi in presenza della vittima (cosiddetta reificazione della vittima) nel luogo e al momento del compimento degli atti. Perché sussista tale compartecipazione riunita, quindi, occorre sia la compresenza fisica dei partecipanti, sia la loro compresenza partecipativa (compimento o contributo collaborativo).

Si ha, pertanto, il reato di violenza sessuale di gruppo quando tutti i soggetti compresenti integrano gli estremi di questa fattispecie plurisoggettiva. Si ha il cosiddetto concorso esterno nel reato di violenza sessuale di gruppo quando ulteriori soggetti vi concorrono con condotte non tipiche, ma pur sempre integranti gli estremi del combinato disposto degli artt. 110 e 609 octies. Si ha infine il concorso nella violenza sessuale (artt. 110 e 609 bis) quando una o più persone concorrono in tale reato senza porre in essere alcuna condotta tipica ex art. 609 octies;

  • dalla rispondenza degli atti sessuali posti in essere a quelli di cui all’art. 609 bis;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 609 octies la sola coscienza e volontà di partecipare, nei modi sopra precisati e in concomitante riunione con almeno un’altra persona, ai suddetti atti sessuali;
  • l’oggetto giuridico è la libertà sessuale o l’intangibilità sessuale a seconda che la vittima sia ultraquattordicenne o infraquattordicenne;
  • l’offesa è la lesione di tali beni (reato di danno);
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui la vittima subisce o compie almeno un atto sessuale. Il tentativo è configurabile.

Il reato è attenuato (art. 609 octies co. 4):

  • per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai nn. 3 e 4 del co. 1 e dal co. 3 dell’art. 112, ossia quando il determinato sia persona soggetta all’autorità, direzione o vigilanza del determinatore, oppure qualora il determinato sia un minore o un soggetto in stato di infermità o di deficienza psichica;
  • per il partecipante la cui opera abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato (es. partecipazione agevolatrice).

Rispetto alla violenza di gruppo si pone l’interrogativo proprio dei reati plurisoggettivi (necessari) se ai concorrenti necessari siano o meno applicabili le norme sul concorso eventuale di persone (artt. 118 e 119). Il forza del principio di applicabilità di dette norme, comunque, alla violenza di gruppo sembra doversi escludere l’applicazione dell’aggravante dell’art. 112 n. 1 (concorso di oltre cinque persone), dato che l’art. 609 octies prevede una pena più gravosa per la violenza sessuale plurisoggettiva.

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 6 a 12 anni;
  • con la pena aumentata fino a 1/3, se il reato è aggravato ex art. 609 octies co. 3 (art. 609 ter);
  • con la pena diminuita fino a 1/3, se il reato è attenuato ex art. 609 octies co. 4.
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