La L. n. 66 del 1996, oltre ad attuare la “fuga” dal titolo IX del Codice Rocco, pone i delitti di violenza sessuale in una collocazione da cui è scomparso ogni riferimento alla libertà sessuale.

Sezione II del capo III del titolo XII del libro II del c.p. dopo l’art. 609, fra i “delitti contro la libertà personale”, dopo le figure del sequestro di persona e arresti o perquisizioni illegali o arbitrarie.

In realtà nei progetti che si sono succeduti, sembrava assodato che alle nuove figure di reato venisse dedicata un’apposita sezione “delitti contro la libertà sessuale” da inserire come Sezione II bis. Tuttavia nel corso dei lavori parlamentari della XII legislatura, venne esclusa questa ipotesi, e non è dato sapere il perché. Certamente a questa diversa ed inattesa scelta classificatoria non consegue un significativo mutamento di contenuto delle norme penali, e proprio perché non riflette significative modifiche strutturali, ci si chiede quale valore bisogna attribuirgli.

L’art. 2 della l. 66 del 96 suppone che il legislatore abbia ravvisato una certa omogeneità di contenuto offensivo tra le norme poste a protezione della libertà personale e le nuove norme contro la violenza sessuale.

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