Il deturpamento o imbrattamento di cose altrui consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobile o immobili altrui . Tale reato sussidiario, in particolare, si differenzia dal danneggiamento comune e dal danneggiamento di animali altrui sotto il profilo della condotta, che consiste:

  • nel deturpare, ossia nel rendere brutta o disarmonica la cosa;
  • nell’imbrattare, ossia nell’insudiciare la cosa.

La condotta, quindi, deve limitarsi ad una semplice alterazione dell’estetica o della nettezza della cosa, facilmente o completamente eliminabile, che non pregiudichi per un tempo giuridicamente apprezzabile l’utilizzabilità o il pregio della stessa.

Tale reato è aggravato:

  • se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
  • se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione.

Trattamento sanzionatorio: il reato in esame è punito:

  • a querela, con la multa fino a € 103;
  • di ufficio, con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a € 1032 nell’ipotesi aggravata dall’art. 639 co. 2 e con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2 nell’ipotesi aggravata dal fatto commesso da persona sottoposta a misura di sicurezza.
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