Accanto al diritto di proprietà demaniale su beni pubblici, l’ordinamento prevede l’esistenza di altri diritti reali soggetti al medesimo regime giuridico, accomunati alla proprietà dal concetto di appartenenza. Si tratta dei diritti spettanti agli enti territoriali sui beni altrui “quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”.

Quanto ai diritti demaniali su beni altrui, si pensi al diritto di servitù gravante su fondo privato al fine della realizzazione di un acquedotto pubblico.

In ordine ai diritti gravanti su beni privati “costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali”, essi non spettano a favore di tali ultimi beni, bensì a favore della collettività sicchè ogni membro di questa può chiedere tutela.Tipici esempi di diritto d’uso pubblico gravanti sui beni privati sono quelli di visita dei beni privati di interesse storico e quelli che attengono alle strade private( strade vicinali) ai vicoli e agli spiazzi aperti al pubblico traffico.

Un particolare fatto costitutivo di alcuni diritti d’uso pubblico è costituito dalla dictatio ad patriam, che si verifica allorché un proprietario pone a disposizione dell’uso pubblico, in maniera non equivoca e con volontà duratura , beni di proprietà privata senza che ne risulti variata l’appartenenza.

Rispetto ai diritti d’uso pubblico presentano profili di analogia gi usi civici: entrambe le categorie sono beni ( in senso giuridico) collettivi, perché appartengono alla collettività di abitanti; gli usi civici, tuttavia, sono assoggettati,ad una particolare disciplina e possono gravare anche sui beni pubblici.Si tratta infatti di diritti di godimento e d’uso e anche di proprietà, almeno secondo parte della dottrina, spettanti alla collettività su terreni di proprietà di comuni o di terzi e che hanno ad oggetto il pascolo, la caccia, la raccolta di legna.

Essi spettano ai membri delle collettività che ne fruiscono uti cives e non all’ente rappresentativo della collettività (comune): la collettività si identifica nella frazione, nella collettività comunale o nelle collettività infracomunali. Gravano su beni immobili privati, ovvero su beni demaniali e sono inalienabili: la legislazione ne prevede però la trasformazione in diritti dominicali su porzioni ridotte dei beni su cui essi gravano. La presenza di usi civici e di diritti d’uso pubblico, comporta, per il proprietario del fondo gravato, l’obbligo di sopportare che membri della collettività godono dei suoi beni.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento