L’art. 647 configura tre figure minori di appropriazione, contrassegnate dall’acquisizione del possesso al di fuori di un rapporto personale tra agente e vittima, essendo instaurato per fatto esclusivo dell’agente, per fatto esclusivo altrui o per caso fortuito. Rinviando all’appropriazione indebita per i requisiti comuni, occorre delineare quelli specifici.

Appropriazione di cose smarrite

Consiste nel fatto di chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate (artt. 927 ss c.c.):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune): la qualifica di trovatore, infatti, non è preesistente al fatto tipico;
  • circa l’elemento oggettivo, mentre il presupposto è il ritrovamento della cosa smarrita, la condotta richiede, oltre all’impossessamento della cosa, non solo l’omessa restituzione della stessa al proprietario (o al sindaco) ma anche il compimento di atti appropriativi;
  • circa l’elemento soggettivo, si tratta di dolo specifico, richiedendo l’art. 647 n. 1 non solo la coscienza e volontà di appropriarsi dell’altrui cosa smarrita, ma anche il fine di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri, fine questo che, pur nel silenzio dell’articolo, deve considerarsi requisito implicito di tutte le tre appropriazioni minori per motivi di coerenza sistematica;
  • l’oggetto materiale è la altrui cosa smarrita, ossia la cosa che, pur continuando ad essere oggetto di proprietà, non è posseduta da alcuno, trovandosi al di fuori dalla sfera della materiale disponibilità di qualsiasi soggetto. La cosa smarrita, in altri termini, è quella che chiunque può far propria senza sottrarla, in quando, da un lato, lo smarritore non è in grado di ristabilire sulla stessa il primitivo potere materiale e, dall’altro, nessun altro soggetto ne ha acquistato la disponibilità materiale mediante il rinvenimento.

Appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito

Consiste nel fatto di chiunque si appropria di cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito :

  • il soggetto attivo è il possessore (reato proprio);
  • il presupposto positivo della condotta è il possesso acquisito:
    • per errore altrui (o proprio), del proprietario o anche di un terzo e di qualsiasi tipo (es. identità della cosa consegnata, identità del consegnatario);
    • per caso fortuito, da intendersi in senso lato, ossia comprensivo non solo dell’azione delle cause naturali, ma anche del fatto volontario altrui, al di fuori di ogni intesa con il soggetto (es. portafogli rubato e abbonda nato dal ladro nella borsa di un inconsapevole sconosciuto);
    • circa l’elemento soggettivo, anche in questo caso trattasi di dolo specifico;

Appropriazione di tesoro

Consiste nel fatto di chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo , reato questo di insolita verificazione sia perché il ritrovamento di un tesoro è proverbialmente raro sia perché l’impossessamento di un tesoro, avendo questo di regola valore storico o artistico, cade normalmente sotto la normativa del d.lgs. n. 490 del 1999:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il proprietario del fondo;
  • circa l’elemento oggettivo, il presupposto è il ritrovamento del tesoro, per caso fortuito e non anche su ricerca preordinata dal proprietario del fondo: in questo caso, infatti, il ritrovatore risponderebbe di appropriazione indebita o di furto a seconda che abbia o meno la disponibilità materiale dello stesso. La condotta richiede, oltre all’impossessamento, non solo l’omessa consegna della quota al proprietario (violazione codice civile), ma anche il compimento di atti appropriativi;
  • circa l’elemento soggettivo, anche in questo caso trattasi di dolo specifico;
  • l’oggetto materiale è la quota del tesoro spettante al proprietario;
  • l’oggetto giuridico è il diritto del proprietario del fondo.
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