Sotto l’onnicomprensiva oggettività giuridica della libertà personale, il codice raggruppa una serie di reati che tutelano quel particolare aspetto della libertà costituito dalla libertà fisica e distinto da quello della libertà morale (o psichica). Tale libertà fisica deve essere intesa in termini personalistico-egualitari come una libertà da qualsiasi coercizione dell’essere fisico e non come una generica libertà di (es. muoversi). La coercizione sull’essere fisico comprende:

  • le ipotesi meno lesive (es. ispezione, perquisizione);
  • le ipotesi maggiormente lesive dell’impossessamento dell’essere fisico (es. sequestro di persona), implicante un controllo su di esso, che può consistere in:
    • una coercizione corporale (es. narcotizzazione);
    • una vigilanza personale minacciosa (es. piantonamento armato);
    • una interclusione materiale dell’ambito spaziale (es. imprigionamento).

Caratteri e corollari della libertà personale come libertà da coercizione dell’essere fisico sono:

  • che essa è più conforme alla genesi storica dell’istituto, nato innanzitutto come garanzia conto i cosiddetti poteri temuti (habeas corpus);
  • che tale libertà da è la prima tra le libertà costituzionalmente tutelate, perché precede e condiziona tutte le altre, politiche e civili, rendendone possibile l’esercizio;
  • che tale libertà da è il prius di tutela, mentre il posterius, eventuale, è la libertà di locomozione, essendo il soggetto libero nell’essere fisico non in quanto capace di muoversi, ma in quanto non siano attuati rispetto al suo essere fisico interventi coercitivi che, come tali, ne ostacolano le relazioni non solo spaziali ma anche interpersonali;
  • che tale libertà da è la più conforme al principio costituzionale egualitario, poiché è configurabile e garantita nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dalle condizioni fisiche e psichiche.
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