Come la CBrux anche il regolamento 2201/2003 dispone (art. 21,1) che “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”. Per quanto riguarda il riconoscimento, esso potrà essere rifiutato, per le decisioni di materia matrimoniale, soltanto (art. 22):

a) nel caso di contrasto (che dev’essere “manifesto”) con l’ordine pubblico dello Stato richiesto;

b) quando la decisione è stata resa in contumacia, se l’atto introduttivo non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia “accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione”;

c) nel caso di contrasto con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato richiesto o

d) nel caso di contrasto con una decisione resa tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

Rispetto alla riserva dell’ordine pubblico occorre precisare che essa non può essere invocata nel caso di violazione delle norme sulla competenza previste dal regolamento (art. 24). È pure vietato negare il riconoscimento per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio (art. 25).

Per le decisioni relative alla potestà dei genitori, i motivi del rifiuto del riconoscimento sono analoghi, con alcune precisazioni e differenze. Quanto all’ordine pubblico, si precisa, da una parte, che dev’essere valutato tenendo conto dell’interesse superiore del minore e, dall’altra, che tra i principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto, vi può essere anche quello secondo cui il figlio minore – in certi casi – dev’essere ascoltato (salvo il caso d’urgenza: v. art. 23, risp. lett. a e b).

Il principio del contraddittorio può essere invocato dalla persona che ritiene la decisione lesiva della propria potestà di genitore, quando sia stata emessa senza darle la possibilità di essere ascoltata.

Per quanto riguarda l’esecuzione, il regolamento muove dal concetto che esista una differenza sostanziale tra le decisioni relative allo status matrimoniale e quelle relative alla potestà dei genitori, disciplinando l’esecuzione solamente per queste ultime (art. 28 segg.), quasi che le altre non creino problemi di esecuzione.

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