Il nuovo art 38 c.p.c. dispone che le parti possono eccepire l’incompetenza per materia, per valore, e per territorio inderogabile fino alla prima udienza di trattazione. Il giudice può rilevarla entro lo stesso termine anche d’ufficio. Stando così le cose non può non condividersi l’atteggiamento dei G.I. i quali avvalendosi del potere previsto dall’art 187 c.p.c. preferiscono non rinviare la causa al collegio per far decidere la questione di competenza rinviando ogni decisione al momento in cui sarà definito anche il merito.
Si evita in questo modo quando la questione di incompetenza sia palesemente infondata una inutile frantumazione del giudizio che potrebbe dar luogo a provvedimenti che portati davanti alla suprema corte comportino una inevitabile sospensione della trattazione di merito ( il processo è sospeso d’ufficio nel caso di regolamento di competenza). In sostanza il sistema attuale è questo:
1) se il giudice ritiene di essere competente solitamente si astiene dal decidere sulla competenza rinviando tale decisione al momento in cui deciderà anche il merito
2) se invece il giudice ritiene di non essere competente decide in modo autonomo sulla competenza con una pronuncia allo stato degli atti
Da quanto esposto ne deriva che possono esservi sia decisioni a se stanti con le quali il giudice nega o afferma la propria competenza sia decisioni con cui il giudice affermata implicitamente o esplicitamente la propria competenza decide anche il merito. Benchè entrambe le decisioni assumano la forma di sentenza va detto che solo le seconde sono in grado di divenire immutabili e di diventare per il futuro la fonte della normativa che regolerà il rapporto tra le parti dato che la stabilità è riconosciuta solo alle sentenze sulla competenza della Cassazione e dato che la sentenza sulla sola competenza non chiude una fase del processo.
Contro le sentenze sulla competenza a cui vanno equiparate anche i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art 295 c.p.c. può essere proposta impugnazione mediante regolamento di competenza ad istanza di parte. Tale regolamento di competenza è diverso a seconda che sia diretto contro una sentenza che abbia deciso sulla sola competenza ovvero anche sul merito. Nel primo caso infatti il regolamento sarà necessario essendo l’unico modo per far valere le proprie doglianze (cd. Regolamento necessario). Nel secondo caso invece il regolamento sarà facoltativo dato che la parte può scegliere tra l’impugnazione ordinaria e il regolamento (cd. Regolamento facoltativo).
Secondo l’art 43 c.p.c. le due impugnazioni sono compatibili anche se va data la precedenza al regolamento. Nel caso in cui sia già stata proposta impugnazione ordinaria la proposizione del regolamento determina la sospensione dell’impugnazione mentre nel caso in cui essa non sia stata ancora proposta la proposizione del regolamento sospende il termine per proporla. Va precisato che il 2° comma dell’art 43 c.p.c. disponendo che la proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre il regolamento va interpretato nel senso che la parte che ha proposto il regolamento può successivamente proporre anche l’impugnazione ordinaria e non viceversa.
Se infatti la parte propone prima l’impugnazione ordinaria la facoltà di proporre il regolamento spetta solo alle altre parti dato che essa può far valere come vizio di sentenza l’incompetenza del giudice. Il regolamento di competenza che non è utilizzabile nei giudizi davanti al giudice di pace si propone con ricorso alla corte di Cassazione da notificare alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che si sia pronunciata sulla sola competenza( regolamento necessario) o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dal 2° comma dell’art 43 c.p.c. (regolamento facoltativo).
Ci si è chiesti se nel caso in cui di fronte alla sentenza del primo giudice che si dichiari incompetente le parti si acquietino e vogliano riassumere la causa davanti al secondo giudice quest’ultimo sia o meno vincolato alla decisione del primo giudice e alla riassunzione. Anche se a rigor di logica la risposta dovrebbe essere positiva quale che sia la competenza messa in discussione l’art 45 c.p.c. continua a riconoscere al secondo giudice il potere di chiedere con ordinanza alla corte di cassazione un regolamento d’ufficio quando si tratti di sentenza che dichiari l’incompetenza per materia e per territorio inderogabile.
La decisione dei regolamenti avviene con sentenza pronunciata in camera di consiglio con cui la corte statuisce sulla competenza, da i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette quando occorre le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa. Se la causa viene riassunta nel termine fissato dalla sentenza o in mancanza in quello di 6 mesi il processo continua davanti al nuovo giudice altrimenti si estingue. Da quanto detto ne deriva che nel processo di cognizione di primo grado la competenza non è considerata come un presupposto processuale la cui mancanza far venir meno il processo bensì come un requisito di validità degli atti del giudice e non delle parti i quali restano validi ed efficaci anche se compiuti davanti ad un giudice incompetente.