Il regolamento di competenza è un istituto ideato dal legislatore per ottenere rapidamente una decisione vincolante sulla competenza, emessa dall’organo che è il supremo regolatore della competenza, la Corte di cassazione. Due sono le situazioni che possono dar luogo al regolamento: una decisione del giudice adìto sulla propria competenza, non accettata dalle parti, ed un conflitto virtuale di competenze.

Regolamento necessario e facoltativo. Il regolamento è l’unico mezzo per impugnare la sentenza, se essa si è pronunciata solo sulla competenza, e si dice allora necessario (42: Regolamento necessario di competenza): si dà questo caso quando il giudice si è dichiarato incompetente (non avendo allora statuito su alcuna altra questione); ma può trattarsi anche del caso in cui, avendo anticipato la definizione della questione, il giudice abbia pronunciato una sentenza non definitiva dichiarativa della competenza (279, comma II, n. 4) disponendo la prosecuzione del giudizio.

Se invece nel dichiararsi competente il giudice si sia pronunciato anche sul merito della domanda o comunque su questioni diverse dalla competenza la sentenza è soggetta sia al regolamento sia all’impugnazione ordinaria (ad es., l’appello) ed il regolamento si dice facoltativo (43: Regolamento facoltativo di competenza). La scelta della parte non è però libera, poiché se essa intende impugnare anche le parti in cui la sentenza ha deciso su questioni diverse dalla competenza deve esperire l’impugnazione ordinaria (potendo dedursi con il regolamento solo questioni di competenza).

Se invece la parte intende anzitutto impugnare la declaratoria di competenza, deve usare il regolamento e i termini per la proposizione dell’impugnazione ordinaria (o il relativo procedimento se altre parti l’abbiano proposta) rimangono sospesi (43, comma III) in attesa della definizione del regolamento. In ogni caso la Corte di cassazione statuisce sulla competenza con effetti erga omnes, cioè vincolanti per tutti i giudici.

Regolamento d’ufficio. La seconda situazione si dà quando dopo una sentenza di incompetenza le parti non l’abbiano impugnata ed abbiano riassunto il processo avanti il giudice in essa indicato (45). Essendo già stata pronunciata una sentenza, non impugnata, dichiarativa dell’incompetenza per ragione di materia o di territorio funzionale, cioè improrogabile, se il giudice successivamente adìto con la stessa domanda dichiarasse a sua volta la propria incompetenza si sarebbe in presenza di quello che si chiama un “conflitto negativo di competenza”.

Per troncare questa situazione la legge impone al secondo giudice il quale si ritenga incompetente di non dichiarare la sua incompetenza e di richiedere invece d’ufficio il regolamento. Ove si tratti di incompetenza per valore o per territorio semplice, il secondo giudice non può invece richiedere il regolamento d’ufficio, e rimane vincolato all’indicazione contenuta nella sentenza del primo giudice, in seguito alla quale il processo è stato avanti a lui riassunto (44).

La possibilità di un conflitto negativo non è esclusa del tutto, perché se dopo la prima sentenza dichiarativa d’incompetenza il processo non viene riassunto nei termini indicati dal 50 (Riassunzione della causa) il giudice successivamente adìto, se si ritiene a sua volta incompetente, non può richiedere il regolamento, ma deve pronunciarsi con sentenza, che sarà in ipotesi anch’essa negativa; spetterà allora alle parti proporre l’istanza di regolamento in via d’impugnazione contro tale sentenza.

Richiesto il regolamento d’ufficio con l’ordinanza del giudice che dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione, le parti alle quali è comunicata tale ordinanza possono nei 20 giorni successivi depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti. La decisione sarà pronunciata in camera di consiglio e, oltre a statuire sulla competenza, darà i provvedimenti necessari per la prosecuzione, davanti al giudice che dichiara competente, del processo che, con la pronuncia dell’ordinanza, era rimasto sospeso (47, comma IV e V; 48; 49).

Se il processo viene riassunto davanti al giudice dichiarato competente nel termine fissato dalla sentenza regolatrice e, in mancanza, in quello di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza stessa, si deve intendere che è lo stesso processo che prosegue davanti al giudice dichiarato competente (50). Appartiene alla prima istanza anche la fase del processo che si è svolta davanti alla Corte di cassazione e la sentenza regolatrice da questa pronunciata.

In ogni caso la sentenza regolatrice vincola in modo assoluto alla propria statuizione sulla competenza, e conserva tale sua efficacia anche nel caso che il processo si estingua e la stessa domanda venga poi ripresa ex novo (310 [Effetti dell’estinzione del processo], comma II).

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