II regolamento 861/2007 è applicabile dal 1° gennaio 2009 (in tutti gli Stati membri esclusa la Danimarca) e riguarda le controversie di carattere transfrontaliero il cui valore non supera i duemila euro. Le numerose esclusioni ne restringono l’ambito alle vendite ed ai servizi. E’ previsto un procedimento scritto che si apre con una domanda redatta su di un modulo standard presentata all’organo giurisdizionale competente. Questo la esamina e, se è ricevibile ed appare fondata, compila un modulo e lo trasmette al convenuto il quale potrà difendersi compilando un apposito modulo di replica. La sentenza è emessa entro trenta giorni dalla replica.

Dal 12 dicembre 2008 è in vigore negli Stati membri dell’Unione (esclusa come sempre la Danimarca) il regolamento CE 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Anch’esso si propone di abolire l’exequatur, ma rispetto al regolamento nel titolo esecutivo europeo detta in più una completa disciplina uniforme per il recupero dei crediti transfrontalieri. Si tratta di una disciplina modellata sui procedimenti “monitori” nazionali (quelli che si svolgono senza contraddittorio per condurre velocemente ad una condanna pecuniaria) che peraltro rimangono in vigore.

Essa prevede una domanda d’ingiunzione di pagamento compilata su di un apposito modulo che viene presentata ad un giudice competente (se si tratta di un contratto concluso da un consumatore sono competenti soltanto i giudici dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato). Questi accerta, sulla scorta del contenuto del modulo, se la pretesa è fondata e se sono soddisfatte le condizioni di legge emettendo quanto prima, di norma entro 30 giorni, un’ingiunzione di pagamento valida in ogni altro Stato dell’Unione. L’ingiunzione dovrà essere notificata al debitore secondo molteplici modalità. Il debitore ingiunto può fare opposizione entro 30 giorni e se lo fa il procedimento europeo prosegue nelle forme previste dalla procedura civile interna.

La convenzione di Lugano

La convenzione di Lugano é pressoché identica a quella di Bruxelles, stante che le norme di essa differenti dal modello di Bruxelles sono state poi introdotte nella convenzione di Bruxelles in occasione dell’adesione alla CE di Spagna e Portogallo e in seguito riprese nel regolamento 44/2001. Gli stati membri dell’AELE hanno da ultimo promosso una revisione della convenzione di Lugano sfociata nella firma del nuovo accordo il 30 ottobre 2007.

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