La l. 54/2006 ha inserito nel codice di rito, all’art. 709 ter, la previsione di un procedimento che pone non pochi problemi di ordine sistematico e applicativo, avente ad oggetto la soluzione delle controversie insorte fra i genitori in merito all’esercizio della potestà o alle modalità di affidamento dei figli minori, rimanendo dubbia l’applicabilità relativamente alle questioni di ordine economico.

Nonostante la collocazione nell’ambito della disciplina concernente il procedimento di separazione, la norma è applicabile a tutti i casi di filiazione, sia essa legittima, legittimata, adottiva o naturale, e dunque non solo quando la filiazione derivi da un rapporto di coniugio in via di allentamento con la separazione, ma anche quando essa derivi da un rapporto di coniugio in via di scioglimento, o ancora quando essa sia sorta al di fuori del matrimonio.

L’art. 709 ter cpc non è invece applicabile in costanza di matrimonio e fra coniugi conviventi, perché in tal caso non è possibile configurare una controversia relativa all’affidamento.

La competenza spetta al giudice del «procedimento in corso», o, nel caso in cui si tratti dei procedimenti relativi alla modificabilità dei provvedimenti separazione dei coniugi, al tribunale del luogo di residenza del minore:

  1. nel primo caso si postula la pendenza di un giudizio (quale ad esempio quello di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio) ;
  2. nel secondo si presuppone, invece, che il procedimento sia concluso ma siano comunque sorte controversie sulla fase attuativa dei provvedimenti di affidamento del minore o sull’esercizio della potestà.

Se si tratta di procedimenti di tipo ablativo o limitativo della potestà, la competenza spetta al tribunale dei minorenni.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. Se vengono rilevate gravi inadempienze o atti pregiudizievoli per il minore, il giudice, oltre a modificare i provvedimenti già disposti, può anche congiuntamente a tale misura:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 € a un massimo di 5 . 000 € a favore della cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari, nel senso che essi seguono il regime impugnatorio dei provvedimenti emanati in quel processo; laddove si tratta di provvedimenti adottati dal giudice in camera di consiglio, essi saranno reclamabili alla stregua dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio.

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