Un problema di successione nei trattati si pone anche nel caso si verifichi un mutamento di governo nell’ambito di una comunità statale, senza che il territorio dello Stato subisca ampliamenti o diminuzioni. Quando il mutamento avviene per vie extralegali ed un regime radicalmente diverso si instaura (es. avvento del regime sovietico in Russia nel 1917) deve ritenersi che muti la persona di diritto internazionale. Occorre quindi chiedersi che cosa avvenga per i trattati stipulati dal vecchio Governo, ossia se a questi si applichi o meno il principio della tabula rasa. La prassi sembra orientata verso la trasmissione di diritti e obblighi pattizi, eccezion fatta per i trattati incompatibili con il nuovo regime (applicazione dei principio del rebus sic stantibus): quanto più il mutamento incide sulla struttura dello Stato, tanto più numerose saranno le norme che non potranno ritenersi compatibili con il nuovo regime

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