In campo economico e sociale opera tutta una serie di organizzazioni internazionali sia a carattere universale che a carattere regionale. Un gran numero di organizzazioni universali assumono il nome di Istituti specializzati delle Nazioni Unite, in quanto sono collegate con queste ultime e ne subiscono un certo potere di coordinamento e di controllo. Il collegamento tra ciascun Istituto specializzato e le Nazioni Unite nasce da un accordo stipulato dalle due organizzazioni. L’importanza di tale accordo di collegamento sta soprattutto nella conseguente applicabilità delle norme della Carta che si occupano degli Istituti il che per l’appunto li sottopone, entro certi limiti, al potere di coordinamento e di controllo dell’ONU:

  • l’art. 58 (combinato con l’art. 60) abilita l’Assemblea ed il Consiglio economico e sociale ad emanare raccomandazioni al fine di coordinare i programmi e le attività degli Istituti specializzati;
  • l’art. 64 attribuisce al Consiglio economico e sociale la facoltà di richiedere agli Istituti dei rapporti regolari;
  • l’art. 17 par. 2 stabilisce che l’Assemblea esamina i bilanci amministrativi degli Istituti specializzati al fine di fase ad essi delle raccomandazioni.

Con riferimento alle funzioni, anche gli Istituti specializzati emanano di solito raccomandazioni oppure predispongono progetti di convenzione e quindi esauriscono la loro attività in una fase che ha scarso rilievo giuridico. In alcuni casi, tuttavia, essi emanano a maggioranza decisioni vincolanti per gli Stati membri, o meglio decisioni che divengono vincolanti se gli Stati non manifestano entro un certo periodo di tempo la volontà di ripudiarle. Oltre a simili funzioni di tipo normativo, peraltro, gli Istituti specializzati svolgono anche funzioni di tipo operativo (es. deliberazioni di programmi).

Gli Istituti specializzati in esame, volendo fornirne un elenco, sono i seguenti:

  • FAO (Food and Agricultural Organization): gli organi di tale istituto, assorbente il vecchio Istituto internazione di Agricoltura sono la Conferenza, comportata di un delegato di ogni Stato membri, il Consiglio, formato da 18 membri eletti in seno alla Conferenza e il Direttore generale.

Le sue funzioni spaziano dall’attività di ricerca ed informazione alla promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell’alimentazione;

  • ILO (International Labour Organization): tale organizzazione fu costituita con i Trattati che chiusero la prima guerra mondiale. L’organo assembleare (Conferenza generale) dell’ILO ha una composizione sui generis: ogni Stato vi partecipa con quattro delegati, di cui due rappresentano il Governo e gli altri due rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori. Gli altri organi sono il Consiglio di Amministrazione, di cui fanno permanentemente parte i dieci Stati tra i più industrializzati del mondo, e l’Ufficio internazionale del lavoro, composto da funzionari facenti capo ad un Direttore generale, con funzioni di segretariato.

Le funzioni più importanti dell’ILO consistono nell’emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di convenzioni multilaterali in tema di lavoro. Tali convenzioni, approvate dalla Conferenza a maggioranza di 2/3, vengono comunicate agli Stati membri i quali restano liberi di ratificarle o meno, ma hanno l’obbligo di sottoporle entro un certo termine agli organi competenti per la ratifica;

  • UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization): tale Istituto si propone di diffondere la cultura, di promuovere lo sviluppo dei mezzi di educazione all’interno degli Stati e l’accesso all’istruzione senza distinzione e di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e scientifico. Gli organi sono la Conferenza generale, nella quale ogni Stato membro può farsi rappresentare da non più di 5 delegati, pur disponendo comunque di un solo voto, il Comitato esecutivo, composto da 18 membri eletti dalla Conferenza, e il Segretariato;
  • ICAO (International Civil Aviation Organization): con riferimento a tale istituto occorre soprattutto sottolineare il fatto che il Consiglio, sotto forma di allegati alla convenzione, emana tutta una serie di disposizioni relative al traffico aereo. Gli allegati, adottati a maggioranza dei 2/3, entrano in vigore per tutti gli Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione se nel frattempo la maggioranza degli Stati membri non ha modificato la propria disapprovazione;
  • WHO (World Health Organization): l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui obiettivo principale consiste nel conseguimento da parte di tutti i popoli del livello più alto possibile di salute, dispone di un certo potere vincolante nei confronti degli Stati membri. L’Assemblea, in particolare, può emanare, a maggioranza dei 2/3, regolamenti in tema, ad esempio, di procedure per prevenire la diffusione di epidemie e di nomenclatura delle malattie epidemiche e mortali. Questi regolamenti entrano in vigore per tutti i Paesi membri eccettuati quelli che, entro un certo periodo di tempo, comunicano il loro dissenso;
  • IMO (International Maritime Organization): tale Istituto si occupa dei problemi relativi alla sicurezza ed efficienza dei traffici marittimi, ma emanando raccomandazioni e predisponendo progetti di convenzione in ordine ai quali non è previsto neppure l’obbligo della sottoposizione agli organi per la ratifica;
  • ITU (International Telecommunication Union), WMO (World Meteorological Organization) e UPU (Universal Postal Union): tutti e tre questi istituti, creati da circa un secolo, danno un contributo decisivo al coordinamento delle attività statali nei settori di rispettiva competenza. Essi, in particolare, lo fanno predisponendo testi convenzionali o regolamenti;
  • IMF (International Monetary Found), IBRD (International Bank For Reconstruction and Development), IFC (International Finance Corporation) e IDA (International Development Association): il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sono stati creati nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods. Il Fondo Monetario Internazionale, promuovendo la collaborazione monetaria internazionale, dispone di un capitale sottoscritto pro quota dagli Stati membri, i quali possono ricorrere alle riserve del Fondo allorché abbiano necessità di procurarsi valuta estera per fronteggiare squilibri nella propria bilancia dei pagamenti. La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha un cospicuo capitale sottoscritto dagli Stati membri ed ha struttura e sistemi di votazione simili a quelli del Fondo Monetario. Il suo scopo principale è la concessione di mutui agli Stati membri per investimenti produttivi e ad un tasso di interesse variabile a seconda del grado di sviluppo dello Stato interessato;
  • IFAD (International Fund for Agricultural Development): il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo è anch’esso un ente finanziario internazionale, destinato a contribuire allo sviluppo dell’agricoltura dei paesi poveri e con deficit alimentari notevoli. L’organo deliberante di tale Istituto è sotto il controllo dei paesi in sviluppo, i quali dispongono delle maggioranze richieste per l’adozione delle delibere;
  • WIPO (World Intellectual Property Organization): tale Istituto si occupa dal 1970 dei problemi della proprietà intellettuale del mondo;
  • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization): tale Istituto, costituito da un’Assemblea, un Consiglio di 53 membri ed un Segretariato, ha come funzioni principali compiti di tipo operativo (es. assistenza tecnica, consulenza in tema di innovazioni tecnologiche);
  • IAEA (International Atomic Energy Agency): la IAEA promuove lo sviluppo e la diffusione delle applicazioni pacifiche dell’energia atomica;
  • WTO (World Trade Organization): l’Organizzazione mondiale del commercio è un Istituto del tutto indipendente dalle Nazioni Unite, ma estremamente importante per le funzioni che svolge. Tra tali funzioni vi è anzitutto quella di fornire un forum per lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali multilaterali e tendenti alla massima liberalizzazione del commercio (globalizzazione). Tale Organizzazione, peraltro, vaglia sull’esecuzione di tutta una serie di accordi sortiti dagli anzidetti negoziati.

Dal punto di vista delle fonti del diritto internazionale, occorre sottolineare le decisioni vincolanti, che la Conferenza ministeriale e il Consiglio generale possono adottare a maggioranza di 3/4 dei membri. Con esse i due organi possono sia fornire un’interpretazione alle norme dello Statuto e degli annessi, sia dispensare uno Stato membro dall’osservanza degli obblighi derivanti dalle norme medesime;

  • nel campo della tutela ambientale e della conservazione delle risorse sono stati creati vari organismi (non Organizzazioni distinte dagli Stati membri) che prendono decisioni vincolanti per gli Stati. Tale potere consiste prevalentemente nell’adozione di emendamenti al trattato istitutivo, atti che peraltro necessitano della ratifica dei singoli Stati membri per entrare in vigore. In alcuni casi, tuttavia, l’assemblea può adottare a maggioranza decisioni vincolanti per tutti gli Stati contraenti, di solito sotto forma di annessi o allegati al trattato istitutivo (es. Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino).
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