L’organizzazione delle NU, fondata dopo la seconda guerra mondiale, prese il posto della disciolta Società delle Nazioni. La Conferenza di San Francisco ne elaborò nel 1945 la Carta che venne ratificata dagli Stati fondatori. Successivamente, secondo il procedimento di ammissione previsto dall’art. 4, ne sono divenuti membri quasi tutti gli Stati del mondo.

L’art. 7 della Carta considera come organi principali:

  • il Consiglio di Sicurezza, composto di 15 membri, di cui 5 risiedono a titolo permanente (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) godendo del c.d. diritto di veto, ossia del diritto di impedire col loro voto negativo l’adozione di qualsiasi delibera che non abbia meno carattere procedurale. Gli altri 10 membri sono eletti per un biennio dall’Assemblea.

Tale Consiglio, pur avendo competenza limitata soltanto alle questioni attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è l’organo di maggior rilievo nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

  • l’Assemblea generale, che, al contrario, ha una competenza vastissima ma quasi nessun potere vincolante. In essa sono rappresentati tutti gli Stati, i quali hanno pari diritto di voto;
  • il Consiglio economico e sociale e il Consiglio di amministrazione fiduciaria, che sono posti in una posizione subordinata rispetto all’Assemblea in quanto sono tenuti a seguirne le direttive;
  • il Segretario generale, capo del Segretariato, che, nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, rappresenta l’organo esecutivo delle NU;
  • la Corte internazionale di Giustizia, composta da 15 giudici, che ha la funzione di dirimere le controversie tra Stati.

Salvo il Segretariato e la Corte internazionale, quelli citati sono tutti organi composti da Stati. Gli altri due sono organi composti da individui, nel senso che il Segretario ed i giudici assumono l’ufficio a titolo puramente individuale, senza manifestare la volontà di alcuno Stato e con l’obbligo di non ricevere istruzioni da alcun Governo.

Gli scopi, ossia la competenza ratione materiae dell’Organizzazione sono quanto mai ampi se non indeterminati. L’art. 2 par. 7 della Carta stabilisce che le Nazioni Unite non devono intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato. L’ampiezza e l’indeterminatezza dei fini, peraltro, appare dall’elencazione che ne fa l’art. 1 della Carta. Sulla base di tale elencazione, comunque, possono individuarsi tre grandi settori di competenza:

  • mantenimento della pace;
  • sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati fondati sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli ;
  • collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.

All’ampiezza dei fini dell’Organizzazione, tuttavia, non corrispondono dei poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri: l’attività principale dell’ONU, infatti, è costituita dall’emanazione di raccomandazioni e dalla predisposizione di progetti di convenzioni.

Occorre adesso chiedersi quali siano i poteri vincolanti dell’ONU, come tali inquadrabili come fonti previste dalla Carta:

  • per quanto concerne l’Assemblea generale, un caso molto importante è dato dall’art. 17, che attribuisce all’Assemblea il potere di ripartire tra gli Stati le spese dell’Organizzazione, ripartizione che, approvata con maggioranza dei 2/3, vincola tutti gli Stati membri.

A tale caso deve aggiungersi quello della competenza dell’Assemblea a decidere circa modalità e tempi per la concessione dell’indipendenza ai territori sotto dominio coloniale;

  • per quanto concerne il Consiglio di Sicurezza, le decisioni vincolanti sono quelle previste dagli artt. 39 ss. (Cap. VII della Carta). Il nucleo centrale di tale capitolo è costituito da:
    • l’art. 41, che attribuisce al Consiglio il potere di decidere quali misure non implicanti l’uso della forza armata debbano essere adottate dagli Stati membri contro uno Stato che minacci o abbia violato la pace (es. interruzione totale o parziale delle relazioni economiche). Anche un comportamento meramente interno di uno Stato può indurre il Consiglio a ricorrere alle sanzioni previste dall’art. 41 (es. conflitti interni);
    • l’art. 42, in base al quale il Consiglio può intraprendere azioni di tipo bellico contro uno Stato (misure implicanti l’uso della forza).
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