In uno Stato di diritto l’equilibrio tra amministrazione e cittadino viene principalmente ricercato nel principio di legalità, che subordina il potere dell’amministrazione a regole predeterminate e che comporta un’ampia riserva del legislatore per la disciplina dell’azione amministrativa autoritativa. Il diritto amministrativo, quindi, nel disciplinare l’attività amministrativa, detta regole che valgono non solo nei confronti dell’amministrazione ma anche a garanzia del cittadino.

Occorre operare una prima importante distinzione tra istituti di giustizia amministrativa (es. ricorsi amministrativi), elaborati per la tutela del cittadino che abbia subito una lesione da un’attività amministrativa, e strumenti di controllo sull’attività amministrativa (es. intervento del cittadino nel procedimento amministrativo), previsti per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Secondo alcuni, un criterio distintivo tra tali controlli e gli istituti tipici della giustizia amministrativa sarebbe identificabile nel fatto che i primi attuerebbero un interesse oggettivo (correttezza amministrativa) mentre i secondi assicurerebbero in modo specifico l’interesse del cittadino. Gli istituti di giustizia amministrativa, tuttavia, non si esauriscono negli strumenti per la tutela giurisdizionale dei cittadini. La distinzione sopracitata, quindi, non può essere ricercata nei caratteri specifici della funzione giurisdizionale.

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