Al termine giustizia amministrativa possono essere dati due significati:

  • (definizione tradizionale) complesso degli organi e delle funzioni aventi il compito di reintegrare l’ordine leso da comportamenti della P.A. in danno di interessi legittimi dei privati.
  • (definizione maggiormente ampia) oltre a quelli considerati nella definizione tradizionale, vi sono ricompresi anche quelli ai quali è demandato il potere di rivedere le decisioni prese che violino i diritti o gli interessi dei privati medesimi, ovvero quegli organi e quegli istituti destinati all’esame dei ricorsi amministrativi.

Per trattare questo tema è necessario richiamare alcune nozioni di base:

  • diritto soggettivo: determinato rapporto tra soggetto e norma, che permette al primo di poter invocare in modo diretto la seconda, che è stata istituita espressamente a protezione della situazione di un singolo soggetto.
  • interesse legittimo: interesse del singolo contemplato dal diritto oggettivo, ma solo in via occasionale, dato che la norma non è posta specificatamente nel suo interesse.
  • diritto soggettivo suscettibile di affievolimento: norma di diritto oggettivo posta espressamente a tutela di un singolo individuo, il cui interesse tuttavia, nel caso venga a cozzare con un interesse pubblico, può essere affievolito dallo Stato.
  • diritto che nasce affievolito: diritto soggettivo che vige soltanto fin quando una nuova norma non ne determini la soppressione.
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