La Banca Centrale Europea

Sono degli organismi operanti nel settore monetario (la Banca centrale europea o BCE) e finanziario (la Banca europea degli investimenti o BEI). Con il Trattato di Lisbona almeno al BCE ha formalmente assunto la status di <istituzione> dell’Unione. Ambedue la banche sono dotate di una propria personalità giuridica dai Trattati; dispongono di risorse e bilancio propri, di loro organi decisionali che ne assicurano l’amministrazione e la gestione; nell’assolvimento dei rispettivi compito operano in una posizione di marcata autonomia dalle altre istituzioni, la BCE svolge indipendentemente la sua funzione di governo della moneta, mentre la BEI <agisce in piena indipendenza sui mercati finanziari alla stregua di qualsiasi altra banca>. La loro particolare condizione di autonomia è strettamente funzionale e limitata a quanto necessario all’assolvimento dei loro compiti, restando soggette alle norme ed ai principi che disciplinano il sistema istituzionale, alle misure generali e al controllo della Corte. La personalità giuridica va intesa come una manifestazione ulteriore della loro autonomia.

La BCE è il nucleo centrale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), cui è dato l’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi e di sostenere la politiche economiche generali dell’Unione. Il SEBC, di cui fanno parte anche le banche centrali nazionali della zona dell’euro, è diretto dagli organi decisionali della BCE, ai cui indirizzi ed istruzioni le banche centrali devono attenersi.

Il Consiglio direttivo della BCE è l’organo cui spettano la definizione degli indirizzi generali del SEBC e della politica monetaria dell’Unione. Esso comprende i membri del comitato esecutivo ed i governatori della banche centrali degli Stati aderenti all’euro. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto. Tuttavia, per talune decisioni si applica un sistema di voto ponderato calcolato in base alle quote del capitale della BCE sottoscritte da ciascuna banca centrale.

Il Comitato esecutivo che ha la gestione della Banca e l’attuazione degli indirizzi di politica monetaria decisi dal Consiglio direttivo, è organo permanente composto da un presidente, che è anche il presidente della BCE e del Consiglio direttivo, da un vice presidente e da altri quattro membri, nominati di comune accordo per otto anni non rinnovabili, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo dalla BCE. Il Comitato decide di regola a maggioranza semplice, con il voto decisivo del Presidente in caso di parità.

Mentre non tutti gli Stati membri fanno parte dell’euro, il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo sono affiancati da un Consiglio generale composto dal presidente e dal vice presidente della BCE e dai governatori delle banche centrali di tutti gli Stati aderenti e non all’euro, con riguardo ai tassi di cambio tra questo e le altre monete dell’Unione. La BCE può emettere, unitamente alle banche centrali nazionali, le banconote della moneta unica. La sede è a Francoforte. Essa può adottare atti normativi; tempo svolge una funzione di controllo sull’esercizio delle competenze altrui, dovendo essere consultata per parere – seppur non vincolante – su molte deliberazioni del Consiglio; spetta poi un potere di iniziativa legislativa nei confronti del Consiglio; è dotata di un potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che violino gli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Ma con riferimento al funzionamento della moneta unica, compiti essenziali sono assegnati anche al Consiglio che ha il ruolo centrale per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati, detenendo tanto un potere decisionale ed di indirizzo, che un potere sanzionatorio nei confronti degli Stati membri per eventuali situazioni di eccessivo disavanzo pubblico, potere che esso esercita su impulso della Commissione.

La Banca europea degli investimenti

La BEI è l’organismo finanziario dell’Unione europea. Essa contribuisce ad uno sviluppo equilibrato del mercato interno, finanziando, mediante prestiti e garanzie, progetti diretti alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate od all’ammodernamento o riconversione di imprese, o più in generale progetti di interesse comune per più Stati membri, e dei quali gli Stati membri non sarebbero in grado di assicurare autonomamente l’integrale finanziamento.

Essa è dotata di un proprio apparato organico ed amministrativo. Al vertice vi è il Consiglio dei governatori composto da un ministro per Stato membro (in generale in ministro della finanze) che ha il compito di fissare le direttive generali delle politiche di credito della Banca e di decidere gli aumenti di capitale. Con l’eccezione di alcune deliberazione che richiedono l’unanimità, il Consiglio decide a maggioranza semplice dei suoi membri o se espressamente stabilito a maggioranza qualificata. Le concessioni di crediti e garanzie della Banca sono assicurate da un Consiglio di amministrazione, di 26 amministratori, nominati a titolo personale dal Consiglio dei governatori per 5 anni rinnovabili. Il Consiglio di amministrazione vota a maggioranza di 1\3 dei membri, rappresentanti almeno il 50% del capitale sottoscritto; è affiancato da un Comitato direttivo che si occupa della preparazione della sua decisioni e dell’ordinaria amministrazione, formato da un presidente, da otto vicepresidenti, è nominato per 6 anni dal Consiglio dei governatori su proposta del Consiglio di amministrazione.

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