Con la terza fase dell’Unione monetaria è stato istituito il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) composto dalla Banca centrale europea (BCE), entrata in funzione a metà del 1998, e dalle banche centrali degli Stati membri.

La Banca centrale europea non è un organo della Comunità, ma un’entità a sé stante dotata di personalità giuridica propria (art. 107, 2): gli «organi decisionali» di essa sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo (art. 112, 1) comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali (quindi 17 membri: i 6 membri del Comitato esecutivo più gli 11 presidenti delle Banche nazionali dei paesi che partecipano all’Unione monetaria).

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 4 altri membri «nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dei governi degli Stati membri a livello di capi di Stato e di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE» (art. 112, 2). Il loro mandato ha durata di 8 anni e non è rinnovabile (questo per garantire che non dovranno guadagnarsi la rielezione favorendo i loro elettori).

La BCE dispone di un capitale di 5 miliardi di ECU (art. 28 Statuto) sottoscritto esclusivamente dalle banche centrali nazionali. Ad essa vengono conferite le riserve in valute diverse dalle valute comunitarie sino ad un ammontare di 50 miliardi di ECU.

Tutti i poteri e le funzioni in campo monetario nell’ambito dell’UE sono trasferiti alla BCE e al SEBC.

– La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità. Le banconote sono poi emesse tanto dalla BCE quanto dalle banche centrali nazionali (su autorizzazione della BCE): esse costituiscono «le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità» (art. 106).

– Il SEBC ha per obiettivo principale «il mantenimento della stabilità dei prezzi» e «agisce in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (art. 105, 1).

– La BCE può «formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze». Su incarico del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo può svolgere la «vigilanza prudenziale» sulle banche della Comunità (art. 105, 6).

La BCE non è soggetta al controllo delle altre istituzioni comunitarie, eccettuato il Parlamento. L’art. 123, 3, dispone in proposito.

La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il partner principale della BCE è tuttavia il Consiglio, nella composizione data dai ministri dell’economia e delle finanze (Ecofin), al quale compete il compito di coordinare le politiche economiche degli Stati, considerate «questioni di interesse comune» (art. 99, 1).

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