Con il termine “amministrazione europea” si suole indicare l’insieme degli organismi e delle istituzioni dell’Unione Europea cui è affidato il compito di svolgere attività sostanzialmente amministrativa e di emanare atti amministrativi.
In ordine alla disciplina europea dei soggetti pubblici qualificati come enti dal nostro diritto, occorre accennare al problema dell’interpretazione delle locuzioni “pubblici poteri” e “pubblica amministrazione” utilizzate dall’art. 51 e 45 del Trattato dell’Unione. Il primo articolo prevede una deroga alla libertà di stabilimento quanto l’attività comporta l’esercizio di pubblici poteri, mentre il secondo articolo prevede il potere degli Stati membri di riservare di riservare ai propri cittadini gli impieghi nella P.A.
L’interpretazione delle due norme fatta dalla Corte di Giustizia nel 2011 fa riferimento al momento dell’esercizio di potestà autoritative, nel senso che la deroga alla disciplina generale è ammessa nei casi in cui l’attività svolta o l’impiego previsto siano caratterizzati dall’autoritatività.
Interessante soffermarsi anche sulla disciplina che l’ordinamento dell’U.E. Riserva all’amministrazione degli Stati membri in vista della tutela della concorrenza e dei mercati, in quanto l’amministrazione pubblica condiziona il gioco della concorrenza soprattutto sotto una duplice prospettiva: in quanto soggetto che, a mezzo di proprie imprese, presta servizi e produce beni in un regime particolare, ed in quanto operatore che detiene una quota di domanda di beni e servizi assai rilevante.
Al riguardo il problema principale è dato dall’individuazione della nozione di impresa pubblica e di aiuti e finanziamenti pubblici.
Per il diritto comunitario ( direttiva Cee 80/ 273) le imprese pubbliche sono quelle nei confronti delle quali i pubblici poteri possono esercitare, direttamente e indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina.
L’influenza dominante viene presunta quando i pubblici poteri, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti dell’impresa la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa stessa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa, o possano designare la metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
Nel nostro ordinamento non esiste una nozione di impresa pubblica, ma c’è solo la mera nozione di impresa, che può definirsi pubblica solo in quanto in mano a pubblici poteri: essa può essere gestita essenzialmente a mezzo di ente pubblico economico, ovvero di aziende autonome.
La normativa dell’U.E. si caratterizza in ragione del fatto che la finalità preminente pare volta a garantire l’interesse concorrenziale dei potenziali contraenti, laddove nell’ordinamento nazionale sembra dominare l’interesse che sia operata la scelta del miglior soggetto in vista della finalità pubblica da soddisfare.
In conclusione il legislatore comunitario estende la disciplina pubblicistica a tutti i soggetti la cui azione e la cui presenza siano suscettibili di pregiudicare il libero gioco della concorrenza.
Altra nozione di rilievo introdotta dal diritto dell’U.E. è quella di organismo di diritto pubblico. In particolare tale figura è ricompresa, dalla normativa comunitaria sugli appalti, tra le amministrazioni aggiudicatici, ed è assoggettata alla specifica disciplina ispirata ai principi della concorrenza.
L’organismo di diritto pubblico deve possedere 3 requisiti, aventi carattere cumulativo ai fini della sua esistenza:
- la personalità giuridica
- essere istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza è costituito per più della metà da membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Questi soggetti sono dunque individuati in base al dato teleologico e all’esistenza di un particolare legame con lo Stato, indipendentemente dalla qualificazione come pubblici nel diritto interno.