Nella normativa più recente, sulla base di alcune direttive comunitarie, è emersa la nozione di organismo di diritto pubblico, come categoria di soggetti diversa sia dagli enti pubblici che dalle imprese pubbliche, cui è applicata una particolare disciplina relativa alle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, forniture e servizi, alla quale sono soggette anche tutte le pubbliche Amministrazioni. Infatti, se la natura giuridica di tale organismo è in tutto e per tutto quella di persona giuridica privata, limitatamente all’aggiudicazione dei contratti di appalto, è assimilabile ad una Pubblica Amministrazione nella misura in cui, laddove svolga il ruolo di Amministrazione appaltante, sarà tenuto ad applicare la disciplina per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e i principi di parità, non discriminazione e trasparenza.

Il diritto comunitario e la normativa nazionale definiscono “organismo di diritto pubblico” qualsiasi organismo sorto:

1. per soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale;

2. dotato di personalità giuridica;

3. la cui attività sia finanziala in maniera prevalente dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

La giurisprudenza chiarisce che questi tre requisiti devono sussistere cumulativamente, fermo restando che i requisiti della terza categoria sono tra loro alternativi. Il soggetto, cioè, al fine della sua qualificazione come organismo di diritto pubblico, può essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato ovvero la sua gestione può essere soggetta al controllo dello Stato ovvero i suoi organi amministrativi possono essere costituiti da membri designati in via maggioritaria dallo Stato.

Tali organismi, quindi, sono soggetti comunque collegati allo Stato o ad altri soggetti pubblici, attraverso rapporti di natura organizzativa e funzionale, del tutto assimilabili a quelli tradizionalmente concepiti al fine di stabilire, nel dubbio, il carattere della pubblicità di una persona giuridica.

Dal punto di vista funzionale, la normativa prevede, in primo luogo, che gli interessi perseguiti dal soggetto, nell’esercizio della propria attività, abbiano il carattere di interessi generali; in secondo luogo, che detti interessi generali non abbiano carattere commerciale o industriale, nel senso che non devono essere-soddisfatti mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi. Da questo secondo punto di vista, la giurisprudenza chiarisce che tale condizione deve essere valutata in concreto, risultando indifferente che tali organismi svolgano anche attività di impresa in mercati concorrenziali, nella misura in cui si ritiene che il bisogno non industriale o commerciale non coincide con l’assenza di imprenditorialità, bensì con la funzionalizzazione dell’attività alla tutela di interessi generali.

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