<I diritti fondamentali, garantiti della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali> la categoria è frutto dell’elaborazione della Corte di Giustizia, la quale ha consolidato l’esistenza di una serie di principi mutuati da altri sistemi giuridici o da norme degli stessi Trattati, ricostruendoli come principi di per sé inerenti al sistema giuridico dell’Unione intesa come una comunità di diritto. Leale collaborazione rea le istituzioni e con gli Stati membri, rispetto dell’equilibrio istituzionale, certezza del diritto, legittimo affidamento. Tali principi sono serviti a consentire una più compiuta ricostruzione di un dettato normativo altrimenti generico o incompleto; a rafforzare una certa interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione che si prestavano a più di un significato; a costruire ulteriori parametri di legittimità del comportamento delle istituzioni o degli Stati membri. Con riferimento al principio di tutela dei diritti fondamentali della persona umana, con il Trattato di Lisbona, la Corte si è autonomamente incaricata di affermare l’esistenza nel sistema giuridico dell’Unione di un obbligo di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni. <I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto; nel garantire la tutela di tali diritti l’Unione è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati e non potrebbe ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati; i trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo,cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito comunitario>. Con art 6 si esplicita l’impegno dell’Unione a rispettare i diritti fondamentali; questo rispetto di impone non solo da parte degli atti di diritto derivato ma rappresenta anche un criterio al quale conformare l’interpretazione delle norme degli stessi Trattati.
Quanto al rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione dei Trattati, non vi è solo l’obbligo di tale rispetto da parte degli atti delle istituzioni ed a valutare conseguentemente la compatibilità di tali atti con i diritti fondamentali, ma anche nei confronti dei comportamenti delle autorità nazionali quando queste agiscono in attuazione del diritto posto in essere dai Trattati. Vincolano gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie, questi sono tenuti ad applicare tali discipline nel rispetto dei diritti fondamentali; allo stesso modo gli atti adottati nel quadro del TUE devono essere interpretati dal giudice nazionale in maniera che siano rispettati i diritti fondamentali e che sia accertato che l’applicazione delle misure prese sul piano nazionale nell’attuazione di tali atti non sia tale da determinare una violazione dei diritti fondamentali.
Per quanto concerne l’individuazione concreta dei diritti fondamentali oggetto del citato obbligo di rispetto, la Corte ha individuato la fonte cui ispirarsi da un lato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dall’altro nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e negli strumenti internazionali di cui siano parti tutti gli Stati membri. È contemplato nei Trattati il divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, del diritto alla libertà di associazione sindacale, del diritto alla proprietà privata e al libero esercizio di un’attività economica o professionale, libertà religiosa, libertà di espressione e di formazioni, tutela della vita privata e familiare, diritto all’inviolabilità del domicilio, diritto alla riservatezza, ad un processo equi, alla difesa, irretroattività delle norme penali, diritto all’uguaglianza.
I diritti fondamentali non vanno intesi come <prerogative assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. E’ pertanto possibile operare restrizioni, purché dette restrizioni rispondano affettivamente a finalità di interesse generale perseguite (dall’Unione) e non siano un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti>.
Con il Trattato di Lisbona la Carta di diritti fondamentali, se prima era uno strumento privo di valore vincolante, ha acquistato efficacia vincolante.
Per via di un compromesso portato al Trattato di Lisbona, un Protocollo allegato ai Trattati limita l’applicabilità della Carta a Regno Unito e Polonia; le disposizioni relative ai diritti sociali non creano diritti azionabili applicabili a questi due paesi, salvo che siano previsti tali diritti nei diritti interni dei due paesi>.