Principi generali del reddito d’impresa

La determinazione del reddito di impresa risulta dalla combinazione di norme generali (che costituiscono l’intelaiatura fondamentale della determinazione del reddito in questione) e norme speciali (regolamentano singoli componenti economici o prevedono regole derogatorie rispetto ai principi generali). In linea di massima si applica il principio di specialità, per cui la disposizione speciale deroga a quella generale. Vediamo i principi.

Principio di competenza (109 1° TUIR)

“I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza”. Questa regola serve allora a individuare il periodo d’imposta in cui componenti positivi e componenti negativi concorrono a formare il reddito d’impresa. Il fondamento lo trae dal principio dell’autonomia dell’obbli tributaria relativa ai diversi periodi d’imposta previsto dal 7, secondo cui “l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbli tributaria autonoma”. . in questo modo la legge ha isolato l’obbli tributaria relativa ad un certo periodo d’imposta dalle obbli tributarie relative a periodi precedenti e successivi, da cui è derivata l’esigenza di fissare un criterio generale d’imputazione al periodo di imposta delle diverse componenti di reddito. Scegliendo come regola d’imputazione temporale la competenza, la legge impone quindi che gli elementi reddituali positivi e negativi siano imputati al periodo d’imposta in cui si verificano le vicende gestionali dalle quali essi scaturiscono, anche se non si sono ancora verificati i conseguenti movimenti finanziari attivi e passivi. Il principio è applicabile a tutti i componenti di reddito (salvo quelli in relazione ai quali le norme speciali del TUIR prevedano diversi criteri per l’imputazione al periodo d’imposta). Il 109 1° seconda parte precisa poi che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Emergono quindi i requisiti della certezza dell’esistenza del componente reddituale (essa attiene all’an, ossia all’effettività del componente positivo o negativo imputato al conto economico ed è da escludere che la stessa coincida con la definitività del conto economico. La certezza cui fa riferimento la legge non va intesa in senso materiale, dovendosi quindi escludere la rilevanza a quelle componenti di reddito meramente presunte o congetturate (es. ammortamenti). L’esclusione di queste componenti “stimate” (verso diritto civile) si giustifica quindi con l’esigenza di certezza del prelievo, da cui discende che le stesse debbano costituire oggetto di variazione in sede di determinazione del reddito imponibile, rilevando solo nell’esercizio in cui diventino certe) e dell’oggettiva determinabilità dell’ammontare dei ricavi, proventi, costi, oneri (ciò attiene al quantum del componente di reddito; questa condizione si deve ritener sussistente ogni volta che l’importo quantitativo, inteso nel significato numerario, possa desumersi da elementi oggettivi propri dello specifico componente. La legge si è poi preoccupata di specificare i criteri per identificare la data a cui si considerano conseguiti i corrispettivi e sostenute le spese relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi: ex 109 2° il vincolo contrattuale per le cessioni di beni mobili si perfeziona con la loro consegna/spedizione, mentre per i beni immobili e le aziende con la stipulazione dell’atto. Agganciando ciò all’imputazione temporale, il legislatore ha reso di regola irrilevante il momento in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della titolarità del diritto reale, mentre la data del trasferimento del diritto reale è significativa se successiva alla data di consegna o della spedizione, es. nell’ipotesi di vendita con riserva di gradimento. Le norme esaminate sulla competenza sono inderogabili

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