Il principio del mutuo riconoscimento può essere insufficiente a garantire la soppressione degli ostacoli tecnici in quanto possono esservi divergenze tra le norme nazionali tecniche dei vari paesi in temi rilevanti quali la salute pubblica e la sicurezza. Per tale motivo la UE provvede con l’armonizzazione delle legislazioni nazionali. L’elaborazione delle regole tecniche è affidata dalla Commissione a specifici organi europei.

Se il prodotto è fabbricato secondo tali norme europee armonizzate è ritenuto conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla normativa comunitaria tramite direttiva. Il fabbricante può avvalersi della facoltà di realizzare prodotti non conformi a tali norme ma in tal caso ha l’onere di dimostrare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva tramite un attestato rilasciato da un organismo competente (designato da ogni stato e notificato alla commissione e agli altri stati membri) con riferimento ad un esemplare della sua produzione.

La conformità dei singoli prodotti all’esemplare è attestata dal fabbricante mediante l’apposizione al prodotto di una marcatura contenente il simbolo Ce. Naturalmente ciò potrebbe costituire un ostacolo alle esportazioni verso stati terzi che potrebbero avere regole tecniche diverse e a ciò si potrebbe ovviare applicando la normativa solo al mercato interno della comunità europea.

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