L’art. 28 TFUE (ex art 23 Trattato Ce) stabilisce che la disciplina sulla libera circolazione delle merci si applica al complesso degli scambi di merce. Per merce deve intendersi ogni prodotto valutabile in denaro e perciò idoneo ad essere oggetto di transazione commerciale (es. oggetti di interesse storico artistico, liberi, monete non avente corso legale, dischi, petrolio, energia elettrica, stupefacenti, rifiuti, ecc).

Sono invece fuori della sfera di applicazione i prodotti che riguardano la sicurezza in senso stretto (come il materiale bellico) in quanto un altro articolo del Trattato stabilisce che gli stati membri possono limitare il loro commercio per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione circa l’origine delle merci si stabilisce che esso comprende sia i prodotti originari degli stati membri che quelli provenienti da stati terzi e importati nella UE. Per quanto riguarda il profilo soggettivo la disciplina ha come destinatari gli stati membri ( egli altri territori come il dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre e le Canarie) cui impone una serie di obiettivi circa la liberalizzazione degli scambi.

Per quanto riguarda i singoli tale disciplina non può portare obblighi e quindi essi possono solo beneficiare dell’effetto diretto eventualmente prodotto negli ordinamenti nazionali da alcune norme comunitarie.

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