La libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione europea costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno previsto dall’art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE). I contenuti del mercato interno sono definiti dall’art. 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la cui denominazione, per effetto del Trattato di Lisbona, si è sostituita dal 1° dicembre 2009 a quella di Trattato della Comunità europea (TCE), in precedenza (fino al 31 ottobre 1993) denominato Trattato della Comunità economica europea (CEE).

Tale nozione di mercato interno si affiancava a quella di mercato comune, e il fatto che di mercato comune non si desse però una definizione precisa ha fatto sì che i due concetti fosseroo considerati come sinonimi anche nelle interpretazioni della Corte di Giustizia. In realtà però il concetto di mercato comune era più ampio di quello di mercato interno contenendo oltre che le libertà che costituiscono il mercato interno anche l’instaurazione di politiche comuni nelle materie oggetto del Trattato.

Il Trattato di Lisbona inserisce nella Parte terza del TFUE (Politiche dell’Unione e azioni interne) il Titolo I con la denominazione “Mercato interno” che sostituisce quella di “mercato comune” come espressamente stabilito dal Trattato di Lisbona (art. 2, par. 2, lett. g).

Lascia un commento