La libera circolazione delle merci può essere ostacolata da monopoli nazionali in ambito commerciale in quanto essi, gestendo in maniera esclusiva un settore commerciale, potrebbero discriminare i produttori di altri stati membri. Pertanto l’art,. 37 TFUE Trattato Ce impone agli stati membri l’obbligo di riordinare i monopoli commerciali nazionali per escludere ogni discriminazione tra cittadini di stati membri.

L’art. 37 non ha lo scopo di sopprimere i monopoli nazionali ma solo di conciliarli con l’esigenza della libera circolazione delle merci, facendo sì che negli stati dove esiste un monopolio commerciale sia garantita la circolazione di merci simili a quelle oggetto del monopolio provenienti da altri stati membri.

Un monopolio si considerato produtttore di discriminazioni ogni volta che le sue regole di funzionamento gli attribuiscono diritti esclusivi di importazione ed esportazione che andrebbero a danno degli esportatori ed importatoti di altri stati membri che verrebbero così esclusi dagli scambi commerciali. Una deroga all’art. 37 è ammessa nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale possono essere sottoposte alle norme del Trattato nei limiti in cui esse non pregiudichino il raggiungimento dello scopo affidato all’impresa.

Secondo la corte su questa base si può giustificare da parte di uno stato membro la concessione ad una impresa incaricata di gestire un servizio di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari all’art. 37 qualora ciò sia fondamentale al raggiungimento dello scopo e lo sviluppo degli scambi non ne risulti compromesso in modo contrario agli interessi della comunità. E’ chiaro che trattandosi però di una deroga ad un divieto generale le relative norme devono essere interpretate in maniera restrittiva per evitare che vengano utilizzate per eludere il divieto e per pregiudicare la libera circolazione delle merci.

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