Il tema delle fonti non è specifico nel diritto amministrativo, ma trova in questa disciplina alcuni profili di specificità che si concretizzando nel dar risposta a 2 questioni: 1)da quale atto/vicenda scaturisce la tutela degli interessi a soddisfazione necessaria, 2) qual è la fonte istitutiva del dovere/potere dell’amministrazione di soddisfare questi interessi.

Analizzando ciò si capisce che la tutela viene apprestata sia con fattori normativi sia con fattori extranormativi (es. non basta dire “diritto alla salute” perchè si realizzi lo stesso: occorre realizzare strutture ecc). L’idea tradizionale secondo cui le funzioni dell’amministrazione sono riconducibili alla mera esecuzione della legge, è contraddetta dall’esame del complesso sistema attraverso cui si ottiene il risultato di garantire il perseguimento d’un certo obiettivo, la soddisfazione d’un interesse a protezione necessaria. Quindi non basta la legge (la quale però ha un ruolo centrale), servono principi, decisioni dei giudici, attività delle amministrazioni, degli operatori di vario genere.

Iniziamo col vedere le fonti di organismi sovranazionali: Lungamente il diritto amministrativo si è configurato come disciplina meramente interna all’ordinamento statale, indifferente quindi al diritto internazionale, anche se Romano aveva dedicato molto ai rapporti diritto interno/dir internazionale.

Oggi gli organismi sovranazionali hanno grande importanza non solo nella loro veste di interlocutori degli stati, ma anche come interlocutori dei singoli individui al cui favore vengono stabiliti obblighi di prestazione a carico degli stati di appartenenza. Abbiamo addirittura organizzazioni come ad esempio il WTO che dagli statuti prevedono la possibilità di emanare atti normativi vincolanti per gli stati membri.

Gli Stati però tendono a scostarsi dalle decisioni di queste organizzazioni: quindi esse si dotano di organismi chiamati ad applicare i vari trattati: per il WTO il “Despute settlement Body”. L’Italia ex 117 cos ha deciso di vincolarsi al rispetto del diritto internazionale: quindi quando una legge contravviene ad un atto normativo promulgato da un’organizzazione internazionale a cui aderisce l’Italia, può andar incontro a un giudizio di costituzionalità.

Vanno ricordate anche le fonti dell’unione europea, Il riconoscimento oggi avviene , specie per il diritto amministrativo, nel 117 cos e non più nell’11 “norma passerella”. Le fonti europee prevalgono: quindi la disapplicazione della norma nazionale confliggente grava anche sulle amministrazioni.

La prevalenza e l’effettività del diritto comunitario sono poi garantite dalla previsione di una responsabilità di tipo risarcitorio sugli stati membri, i quali abbiano violato norme comunitarie cagionando danno ai privati. Questa responsabilità era inizialmente affermata solo con riferimento alle violazioni imputabili alla legge, successivamente è stata estesa alle violazioni commesse con provvedimento amministrativo (CGCE 1996 “Lomas”). e giurisdizionale (CGCE Kubler 2003).

Le norme in base a cui va accertata la responsabilità sono quelle previste dall’ordinamento dello stato per analoghi rimedi di natura interna (principio di equivalenza) sempre che l’applicazione di queste norme non renda impossibile/troppo difficile l’accesso alla tutela da parte del soggetto danneggiato (principio di effettività). Le attribuzioni dell’UE sono circoscritte nei confini tracciati dal “principio di attribuzione”: essa può agire solo in base alle sue competenze e agli obiettivi ad essa assegnati.

Inoltre il rapporto UE/Stati membri è retto dal “principio di sussidiarietà” per il quale l’UE può intervenire fuori dalle sue competenze solo quando certi risultati non possano adeguatamente esser raggiunti dagli stati. Il TCE art 308 disciplina i “poteri impliciti”: la Comunità può intervenire anche senza specifica competenza quando lo richieda il perseguimento di uno dei suoi scopi nel funzionamento del mercato comune.

Oramai ogni settore è interessato dall’incidenza delle norme di diritto comunitario. Sulle amministrazioni nazionali incidono soprattutto i principi del TCE e della Corte di Lussemburgo (specialmente principi di sussidiarietà, proporzionalità, tutela dell’affidamento che nel nostro ordinamento erano solo in fase embrionale), oltre ai principi costituzionali (principi di legalità, effettività della giurisdizione, non discriminazione, ragionevolezza). Il Premier in Italia è responsabile degli impegni assunti nell’ambito UE, delegando a un ministro per le politiche comunitarie che deve verificare l’attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle PA nazionali. c’è anche il CIPE.

Discorso su regolamenti e direttive: lo sai. Ricorda che con la CGCE Ratti 1973 la possibilità dell’applicazione diretta delle direttive (che vincolano solo uno stato all’obiettivo), una volta scaduto infruttuosamente il termine di attuazione, sempre che le direttive siano dotate di sufficiente precisione e incondizionatezza (“direttive self-executing”). Le decisioni sono atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari ad esse designati. Pareri e raccomandazioni: non vincolanti. Le Sentenze assumono una portata che va oltre il caso concreto.

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