Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sono stati conferiti alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali.

Si tratta di servizi di trasporto di linea di persone e merce, che operano nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra regionale.

L’esercizio di questi servizi è affidato mediante contratti di servizio, che possono anche comportare obblighi di servizio pubblico.

I contratti di servizio non devono superare i 9 di durata e sono stipulati previo ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio nel rispetto delle regole di concorrenzialità.

Il contratto di servizio è stato configurato come accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo oppure come un vero e proprio contratto di diritto privato.

Gli obblighi di servizio pubblico sono obblighi che l’impresa di trasporto, qualora considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe nella stessa misura nè nelle stesse condizioni.

Alle regioni è devoluta la gestione di rifornimento idrico delle isole minori, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati di durata non superiore a 2 anni per l’attuazione del servizio di provvista e trasporto dell’acqua.

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