Dobbiamo preliminarmente parlare di “servizio pubblico” ovvero di ciascuna attività rivolta a prestare alla collettività beni e servizi essenziali per la funzionalità dei suoi membri.

Nel 1925 il legislatore prevedeva una duplice modalità di gestione dei servizi pubblici identificabile:

  1. nella “assunzione diretta del servizio”: dunque i servizi potevano essere gestiti direttamente dai comuni, attraverso la costituzione di una Azienda Speciale con conti e bilancio separati. L’Ente Locale che costituiva l’Azienda speciale provvedeva direttamente alla sua vigilanza nonché all’istituzione della Commissione che aveva compiti di amministrazione, come nominare il Presidente e il direttore dell’Azienda speciale stessa.

La Commissione aveva questi compiti:

  1. deliberare il bilancio preventivo dell’Azienda;
  2. presentare i conti al consiglio comunale
  3. provvedere a tutte le spese e le opere che occorrevano per il funzionamento dell’azienda;
  4. definiva gli uffici, gli stipendi, le indennità e i salari;
  5. decideva circa la nomina, la sospensione il licenziamento degli impiegati.
  6. nella “gestione in economia” dello stesso.

Nel 1981 viene emanata una Legge che si proponeva di definire ambiti e modalità degli interventi delle regioni, nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in ordine ai trasporti pubblici locali.

In particolare le Regioni:

  • definivano la politica regionale dei trasporti;
  • predisponevano piani regionali dei trasporti tenendo conto dello sviluppo economico;
  • adottavano spropriammo poli/annuali di intervento sui pubblici trasporti.

Questa legge prevedeva 3 modalità per gestire il trasporto pubblico:

  1. in economia dagli enti locali;
  2. mediante azienda speciali;
  3. in regime di concessione: in questo caso le Regioni avevano competenza circa la durata e la modalità delle concessioni, i criteri di distribuzione delle concessioni e delle forme di esercizio delle concessioni.

Nello stesso anno fu istituito il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, che aveva la finalità di assicurare il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende, pubbliche o private, che esercitavano il trasporto collettivo di persone o cose.

I criteri di ripartizione del Fondo Nazionale tra tutte le regioni erano fissati tenendo conto:

  • della dimensione dei servizi effettuati;
  • delle caratteristiche del territorio in questione.

Nel 1997 il fondo Nazionale è stato abrogato.

In ogni caso, nel 1986 fu emanato un decreto che prevedeva:

1) l’introduzione della contabilità economica, basata sulla rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio;

2) l’Ente locale fosse tenuto a fornite alle Aziende speciali il cosiddetto “capitale di dotazione” concedendo, altresì, alle Aziende stesse la possibilità di contrarre mutui;

3) l’introduzione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Ogni Azienda doveva conservare il libro giornale, il libro degli inventari, ecc…;

4) la definizione del ruolo e dei compiti di spettanza del Collegio revisore dei conti;

5) l’ammissione della possibilità di ricorrere, in ,materia contrattuale, oltre alla forma dell’asta pubblica, della licitazione privata e dell’appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia.

Nel corso degli anni ci sono state numerosi cambiamenti spinti dal desiderio di decentramento amministrativo di funzioni dallo Stato alle amministrazioni locali.

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