Le principali novità sono state, infatti:

  1. l’attribuzione alle regioni del compito di definire il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini; servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, mentre i servizi al di là di quelli minimi sono a carico degli enti locali che ne usufruiscono.
  2. la previsione che le regioni e gli enti locali regolino l’esercizio dei servizi mediante contratti di servizio pubblico, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio;
  3. la definizione delle modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano.

Nel 1997 interviene un ulteriore decreto che differenzia i servizi pubblici di trasporto regionali e locali e quelli di interesse nazionale.

I casi di trasporto pubblico di interesse nazionale sono:

  • i servizi di trasporto aereo;
  • i servizi di trasporto marittimo;
  • i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale e le linee interregionali che collegano più di due regioni;
  • i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi;
  • i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
  • i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Sono, invece, servizi pubblici di trasporto regionale e locale quei servizi di trasporto di persone e merci che comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi ed aerei che operano nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

Un’altra novità introdotta dal decreto del 1997 è la ripartizione delle competenze tra Stato e Amministrazioni locali.

Rientra nelle competenze regionali la definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e la redazione dei “piani regolatori dei trasporti”, tendendo conto dei piani di bacino predisposti dalle province e dalle città metropolitane, nonché delle previsioni di sviluppo economico. Le regioni, inoltre, approvando i “programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuano:

  1. la rete e le organizzazioni dei servizi;
  2. l’integrazione tra le differenti modalità di trasporto e le rispettive tariffe;
  3. le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti;
  4. le modalità di determinazione delle tariffe;
  5. il sistema di monitoraggio dei servizi…ECC…

Un importante aspetto innovativo del decreto del 1997 è rappresentato dalla volontà di introdurre regole di concorrenza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Questo decreto impone, comunque, che l’esercizio di quote di servizio o di servizi speciali venga affidato, dagli enti locali, attraverso lo strumento della procedura concorsuale.

Inoltre, si prevede che le regioni ed enti locali incentivino il riassetto organizzativo ed attuino la trasformazione delle stesse Aziende speciali e dei consorzi in società per azioni.

Se, però, gli Enti locali intendono continuare ad affidare un servizio a proprie Aziende Speciali, si impone l’obbligo di ricorrere alla stipulazione di contratti di servizio di durata non superiore a 9 anni.

Questi contratti di servizio definiscono:

  • il periodo di validità;
  • le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio,
  • la struttura tariffaria adottata;
  • le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
  • le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
  • l’obbligo di applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;
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