Leggi statali e regionali

Fonti primarie sono le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato; distinte sono invece le leggi regionali.

In conformità all’art. 117 cost., le regioni hanno potestà legislativa esclusiva in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato, mentre hanno potestà legislativa concorrente in una serie di materia specificatamente individuate.

Questa potestà legislativa regionale si estende anche alle regioni a statuto speciale, a meno che gli statuti stessi non prevedano forme di autonomia più ampia.

Fondamentale è poi la previsione dell’art 118 cost., che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative, consentendo che dette funzioni siano conferite in deroga allo Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, quando si riscontri l’esigenza di assicurare l’esercizio unitario.

La materia della navigazione non è riservata allo Stato e sono le regioni che hanno in tale materia potestà legislativa esclusiva. Solo per quel che riguarda la disciplina dei porti e degli aeroporti civili nonché delle grandi reti di trasporto di navigazione le regioni hanno potestà legislativa concorrente.

È comunque riservata allo Stato la disciplina dei rapporti privati e quella dei profili che rientrano in settori più generali di competenza statale, nonché la disciplina legislativa di quegli aspetti della navigazione le cui funzioni amministrative sono a esso attribuite in deroga.

Regolamenti, norme corporative, usi

Subordinati alle leggi in materia di navigazione e operanti nell’ambito di esse sono i regolamenti in materia di navigazione, che esprimono un potere normativo attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione.

Le norme regolamentari sono emanate dal governo con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; possono altresì essere emanati dai ministri e da autorità ad essi sottordinate.

Competenza regolamentare è attribuita, nei limiti delle competenze, alle regioni ed agli enti pubblici, territoriali e non.

Le norme corporative in materia di navigazione erano subordinate alle disposizioni di carattere imperativo delle leggi e dei regolamenti della stessa materia e prevalevano sulle disposizioni di carattere dispositivo.

La disciplina posta da questi contratti acquista un valore normativo erga omnes soltanto quando ad essa rinvii la legislazione in materia di lavoro marittimo o di lavoro in generale.

L’uso ha efficacia soltanto nelle materie non regolate in modo espresso da leggi o dai regolamenti.

Nelle materie regolate da leggi e regolamenti, l’uso, per avere efficacia, deve essere da essi richiamato.

Quando il richiamo all’uso è operato da una norma di legge, l’uso prevale sul regolamento; quando il richiamo è operato da un regolamento, l’uso prevale soltanto sulle norme regolamentari subordinate.

Il codice della navigazione richiama frequentemente l’uso: o con un semplice rinvio, o subordinatamente a norme collettive, o subordinatamente al contratto. In alcuni casi l’uso richiamato prevale su disposizioni del codice della navigazione di positive o anche imperative.

L’uso in materia di navigazione assume una sfera di operatività più vasta di quella che gli è normalmente riservata nel sistema generale del nostro diritto.

Analogia

In mancanza di disposizioni espresse del diritto della navigazione, deve farsi ricorso all’analogia del diritto speciale, nei limiti stabiliti dagli arti 13 e 14 disp. prel.

L’analogia legis è un’operazione logica che consente di reperire alla norma applicabile a un caso concreto non direttamente regolato. Si fa allora ricorso all’applicazione di una norma che regola una fattispecie simile, la cui ratio sia comprensiva anche del caso non regolato.

Col procedimento analogico quindi si opera un’astrazione che dalla norma particolare consente di risalire a un principio, il quale fissa una regola più ampia di quella espressa, comprensiva della fattispecie non regolata, cui si intende provvedere, sorretta dalla stessa ratio.

Il ricorso all’analogia delle norme del diritto della navigazione ha la precedenza nei riguardi dell’applicazione diretta del diritto generale, dato che la norma ricavata col procedimento analogico è una norma di diritto speciale, che deve prevalere su quelle di diritto generale.

Il procedimento analogico opera nell’ambito della navigazione marittima e nell’ambito della navigazione aerea, sia, reciprocamente, rispetto a istituti di navigazione marittima e aerea.

In questi rapporti il ricorso all’interpretazione analogica deve essere preceduto dall’interpretazione estensiva, volta a stabilire se non corrisponda all’intenzione del legislatore che la norma, espressamente formulata per la navigazione marittima, sia riferibile anche alle stesse fattispecie ricorrenti nella navigazione interna.

Diritto civile

Quando le lacune non si possono colmare con l’analogia del diritto speciale, deve farsi ricorso, in base all’art 1 codice navale al diritto civile.

L’espressione diritto civile designa il complesso dei principi e delle norme di diritto amministrativo, privato, processuale, internazionale, penale che costituiscono la normativa generale.

Frequenti richiami sono contenuti reciprocamente nel codice civile e nel codice della navigazione.

Vi sono norme che, pur avendo un contenuto precettivo, sono solo mediatamente regolatrici, poiché è sono intese a porre una delimitazione della sfera di operatività della disciplina del codice civile, dichiarandola inapplicabile alla materia della navigazione si tratta delle norme qualificative.

Altre norme dispongono l’applicazione delle disposizioni del codice civile anche alla materia della navigazione; in tal modo la disciplina civilistica viene a prevalere sulle altre fonti speciali diverse dalla legge.

I richiami al codice civile contenuti nel codice della navigazione sono caratterizzati dal fatto che la norma richiamata é identica, quanto al contenuto, alla norma del codice civile; da questa però si viene formalmente a distinguere, poiché è, in quanto richiamata, si colloca nel sistema del diritto speciale.

Essa si pone in quella stessa posizione prevalente che l’art 1 codice navale attribuisce al codice della navigazione, rispetto alle altre fonti del diritto speciale.

Caratteri dell’ordinamento delle fonti e criteri dell’interpretazione

L’ordinamento delle fonti è espressione dell’autonomia del diritto della navigazione, caratterizzato dalla prevalenza che il legislatore ha inteso dare, nella materia speciale, al diritto della navigazione rispetto al diritto generale.

I regolamenti, gli usi, e l’applicazione analogica delle norme stabilite in materia di navigazione prevalgono sulle fonti, anche gerarchicamente sovraordinate, del diritto generale.

Il particolare carattere dell’ordinamento delle fonti del diritto della navigazione fa sì che, nella soluzione delle antinomie, il criterio di specialità prevale sul criterio gerarchico.

L’autonomia speciale delle fonti che regolano la navigazione da diporto consente la prevalenza del criterio di specialità su quello gerarchico, ma soltanto nei rapporti con le fonti del diritto della navigazione in generale.

Il rovesciamento dei criteri di soluzione delle antinomie non vale rispetto alle fonti superiori della legge ordinaria, come le fonti costituzionali, internazionali e comunitarie.

Queste si applicano alla materia della navigazione con prevalenza assoluta a tutte le fonti gerarchicamente subordinate.

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