Specialità del diritto della navigazione

La specialità è uno dei criteri di soluzione delle antinomie.

Una norma è speciale rispetto a un’altra quando la fattispecie che essa regola ha contenuto più ristretto rispetto a quella generale di cui è parte, in quanto priva di alcuni suoi elementi.

Se mancasse la norma speciale, la fattispecie da essa prevista sarebbe regolata dalla norma generale.

La norma speciale costituisce quindi una specificazione della norma generale, con la quale condivide i principi.

Si applica con precedenza rispetto alle norme generali di pari grado gerarchico, anche se successiva.

Una disciplina speciale sorge quando l’assetto normativo fondato sulla disciplina generale non è sufficiente per adattarsi alle peculiarità di una certa materia, e determina la necessità di un diverso e più adeguato sistema normativo.

Il diritto della navigazione nel suo complesso deve considerarsi diritto speciale rispetto al diritto generale o comune, perché la materia della navigazione è disciplinata attraverso un complesso organico di norme coordinate, che si colloca appunto in posizione speciale rispetto alla disciplina comune o generale.

Autonomia legislativa, scientifica e didattica del diritto della navigazione

L’autonomia del diritto della navigazione è al contempo:

1) Legislativa: trova espressione nel codice della navigazione, che costituisce la fonte più cospicua della disciplina particolare ed organica del diritto della navigazione

2) Scientifica: connessa allo studio specifico dei problemi che derivano dai fatti della navigazione; tale studio si fonda sulla particolare rilevanza del sistema delle fonti.

3) Didattica: in quanto forma oggetto di specifico insegnamento universitario; la materia in esame, infatti, costituisce un autonomo settore scientifico-disciplinare.

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