Tendenza all’uniformità della disciplina della navigazione
La disciplina della navigazione tende all’uniformità.
Nei rapporti inerenti la navigazione si riscontrano elementi di estraneità in quanto:
– da un lato: sono coinvolti interessi di soggetti appartenenti a stati diversi
– dall’altro: i rapporti si svolgono nell’ambito di operatività di diversi ordinamenti statali
Si determina, di conseguenza, l’esigenza di evitare che tali rapporti ricevano una regolamentazione diversa nei vari Stati, in relazione alla legge statale loro riferibile.
Pertanto i vari governi hanno favorito la stipulazione di convenzioni internazionali, per realizzare una regolamentazione uniforme, ottenendo la riduzione dei conflitti di legge.
Tali convenzioni sono rese vigenti in Italia mediante l’ordine di esecuzione seguito da ratifica o adesione.
Talvolta viene adottato un procedimento più snello, per rendere esecutive le modificazioni di alcune convenzioni, prodotte dall’ IMO (International Maritime Organization), attraverso il metodo dell’accettazione tacita, con il quale l’emendamento adottato entra in vigore in una data stabilita, qualora un certo numero di Stati aderenti alla convenzione non si oppongano preventivamente.
Le convenzioni di diritto uniforme solitamente contengono una norma strumentale che determina l’ambito di applicazione della norma convenzionale di, limitandolo a certi rapporti che contengono elementi di estraneità. Le norme convenzionali sono denominate norme di applicazione necessaria, perché per la loro applicabilità è sufficiente che il caso da regolare corrisponda alla fattispecie prevista dalla norma strumentale.
L’obiettivo dell’uniformità della disciplina può essere conseguito soltanto se le norme ricevono un’interpretazione uniforme nei vari Stati contraenti. Pertanto occorre tener conto del loro carattere internazionale dell’esigenza della loro applicazione uniforme.
l’esigenza di uniformità e talora assecondata mediante la redazione di regole uniformi adottabili volontariamente da parte delle categorie interessate. Sono da segnalare al riguardo le regole di York e Anversa sulle avarie comuni, risalenti nel tempo aggiornate periodicamente.
Norme comunitarie
In base al trattato di Roma del 25 marzo 1957, la creazione della comunità ha introdotto una struttura sovranazionale provvista del potere di emanare, nelle materie che rientrano nelle attribuzioni comunitarie, norme direttamente applicabili nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro (regolamenti e decisioni) e norme che richiedono, per le modalità della loro attuazione, specifici provvedimenti degli Stati membri (direttive).
La comunità ha anche una competenza esterna, che si concreta nella facoltà di stipulare accordi internazionali con Stati terzi.
L’art. 84 del trattato CE stabilisce che le disposizioni sui trasporti si applicano ai trasporti ferroviari, strada e per vie navigabili; il consiglio potrà decidere, a maggioranza qualificata, se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
In materia di navigazione interna le norme del titolo del trattato relativo ai trasporti sono applicabili, mentre tali norme non sono applicabili alla navigazione marittima e aerea, per le quali è rimessa alla deliberazione del consiglio l’an, il quantum e il quomodo della normativa.