Decadenza del concessionario

L’autorità che ha fatto la concessione può dichiarare la decadenza del concessionario per i seguenti motivi:

  1. mancata esecuzione delle opere prescritte o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati
  2. non uso continuato durante il periodo fissato o cattivo uso
  3. mutamento sostanziale non autorizzato scopo per il quale è stata fatta la concessione
  4. omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato dall’atto di concessione
  5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione
  6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme

Nei primi due casi l’amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione fissa un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni; al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per le spese sostenute.

Devoluzione delle opere non amovibili

Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando questa venga a cessare, le opere non amovibili costruite dal concessionario restano acquisite allo stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegue l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a spese dell’interessato.

Abusi sul demanio o in prossimità dello stesso

Il codice della navigazione impone limitazioni alle attività dei privati non soltanto sui beni demaniali, ma anche sulle zone adiacenti. Le relative violazioni concretano la contravvenzione di cui all’art 1161 cod nav.

L’occupazione abusiva di zone del demanio marittimo o l’esecuzione nello stesso di innovazioni non autorizzate determina l’ingiunzione al contravventore, da parte del capo del compartimento, di rimettere le cose in pristino entro un dato termine. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, l’autorità provvede d’ufficio a spese dell’interessato.

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