Profili di legittimità costituzionale dell’art. 19 Statuto dei Lavoratori

La Corte Costituzionale ha superato tutti i dubbi sull’incostituzionalità dell’art. 19 con tre sentenze: una del ’74, una del ’88 e una del ’90.

Nella sentenza n. 54 del 1974, la Corte ha rilevato che l’art. 19 e il titolo III St. lav. non interferiscono con la libertà sindacale, ma aggiungono alle prerogative di libertà ulteriori privilegi e benefici.

Nella sentenza n. 334 del 1988 i giudici hanno risolto i dubbi sulla rappresentatività a livello confederale, confermando la legittimità della disposizione statutaria, e la non lesione del principio di libertà sindacale.

In seguito alla formulazione da parte della Corte di altre sentenze in materia, nasce l’esigenza di un’interpretazione rigorosa dell’art. 19, tale da farlo coincidere con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Occorrerà quindi accertare la partecipazione attiva del sindacato al processo di formazione del contratto collettivo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante.

Il sindacato rappresentativo nella più recente legislazione cosiddetta di rinvio: la rappresentatività “comparata”

Nella legislazione recente, la nozione di s. m. r. lascia il posto sovente ad una diversa formula, quella di sindacato comparativamente più rappresentativo. La rappresentatività comparata tenta di sopperire alla scarsa selettività della maggiore rappresentatività sindacale, ereditandone però le stesse finalità.

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