Il regime della tutela della professionalità rappresenta l’area nella quale si manifesta la perdurante specialità del lavoro pubblico, con una significativa deviazione della disciplina appena illustrata: mentre l’art. 2103 affida l’interpretazione della nozione di equivalenza al magistrato, e utilizza i contratti collettivi soltanto come ausilio per tale valutazione, l’art. 52 co. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce l’assegnazione del lavoratore alle mansioni considerate equivalente nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi . Al contratto collettivo, quindi, sembra attribuirsi una voce decisiva in ordine alla valutazione delle diverse mansioni.

La vera deviazione dal regime ordinario, comunque, è quella che deriva dal principio per cui, così come l’assunzione di un pubblico dipendente non può avvenire che mediante concorso pubblico, la dotazione organica di un’amministrazione pubblico non può essere modificata attraverso atti unilaterali di questo o di quel dirigente. La promozione di un dipendente, quindi, può validamente aversi soltanto attraverso le regolari procedure di selezione comparative previste dai contratti collettivi. Di conseguenza, l’assegnazione di mansioni superiori può essere disposta soltanto:

  • in caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate procedure di copertura del posto.
  • in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

L’assegnazione di mansioni superiori, in ogni caso, non può determinare il diritto alla promozione automatica, ma soltanto alla corresponsione, fintanto che tale esercizio si protrae, delle differenze retributive con la qualifica superiore.

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