Carattere personale della prestazione del lavoro.

Il fatto che nel contratto di lavoro subordinato, dal lato del lavoratore, sia dedotta una prestazione di facere, implica che la prestazione in questione debba essere adempiuta personalmente dal prestatore (art. 2094 proprio ). La prestazione di lavoro, quindi, risulta essere infungibile, ossia può essere validamente adempiuta soltanto dal prestatore (intuitus personae). Di conseguenza, mentre per quanto concerne il datore di lavoro può aversi una successione con un terzo nella titolarità del contratto, per il lavoratore tale successione non è possibile. Il decesso del lavoratore, infatti, costituisce un evento estintivo del rapporto di lavoro, preso in considerazione dall’art. 2122, ai fini dell’attribuzione agli eredi del trattamento di fine rapporto (art. 2120) e di un importo pari all’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118).

Deve essere inoltre sottolineato che, almeno in linea di massima, il lavoratore non può avvalersi di sostituti o ausiliari nell’adempimento dell’obbligazione, a meno che ciò non avvenga con il consenso del datore di lavoro.

Contratto di lavoro ripartito

Il contratto di lavoro ripartito (d.lgs. n. 276 del 2003) è uno speciale contratto di lavoro subordinato (richiede la forma scritta ad probationem) mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica prestazione lavorativa . I due lavoratori rimangono liberi di decidere come distribuirsi la prestazione, senza che il datore di lavoro possa obiettare alcunché, salvo il diritto di questi ad essere informato, almeno settimanalmente, dell’orario che sarà svolto dai due coobbligati. Il rischio dell’impossibilità della prestazione di uno dei due coobbligati ricade sull’altro, in coerenza con il regime dell’obbligazione solidale, che rende ciascun lavoratore responsabile dell’adempimento dell’intera prestazione.

A dimostrazione del legame genetico tra le prestazioni dei due coobbligati, le dimissioni o il licenziamento di uno di essi comportano l’estinzione del vincolo contrattuale con riguardo ad entrambi, salvo che il datore di lavoro sia disponibile a mantenere in vita il rapporto con l’altro lavoratore, trasformandolo così in un rapporto normale, a tempo parziale o pieno

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