Il c.c. all’art. 1174 specifica che “ la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore”. La patrimonialità della prestazione si contrappone all’interesse del creditore in quanto la prestazione può benissimo non avere carattere patrimoniale. Mentre la finalità per la quale il creditore richiede al debitore la prestazione è del tutto soggettiva, la prestazione dovuta dal debitore deve essere patrimoniale. Viene definita patrimoniale perché si ritiene che essa comporti un vantaggio economico: tali sono ad es. tutte le prestazioni di dare una somma di denaro, quelle consistenti una prestazione di lavoro ecc.. Il problema si può porre per quelle prestazioni che presentano un carattere di in usualità o di novità, quali ad es. le prestazioni di lavoro fornite dai seguaci di una formazione politica o culturale nell’annuale kermesse o festival di celebrazione. Per quanto riguarda i caratteri di novità, la valutazione di patrimonialità potrà dipendere dal fatto che a quella prestazione le parti hanno assegnato un carattere economico, o hanno previsto in caso di inadempimento una sanzione economica. Nel caso di in usualità, la peculiarità del rapporto esclude che le parti intendano pretendere un qualche corrispettivo dall’esecuzione della prestazione. La patrimonialità quindi, discende dalla considerazione obbiettiva che viene effettuata in seno alla società. Il carattere di giuridicità del vincolo obbligatorio dipende da altri fattori e può del tutto mancare quando la prestazione venga svolta nell’ambito di un rapporto di mera amicizia o solidarietà.

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