Dopo le verifiche effettuate sul progetto di legge, quest’ultimo viene annunciato in una prima seduta dell’assemblea, viene inserito nell’ordine del giorno generale, stampato e distribuito, nel più breve tempo possibile e quindi assegnato ad una commissione competente.

Al Senato tale compito è di competenza del presidente.

Alla Camera l’assegnazione è diversa a seconda che si tratti di un’assegnazione in sede referente: la decisione spetta al presidente ma essa può essere ribaltata dall’assemblea; in sede legislativa, e in sede redigente, il presidente ha soltanto il potere di proposta nei confronti dell’assemblea, anche se le modalità procedurali variano a seconda che si tratti di un’assegnazione in sede legislativa o in sede redigente.

L’assegnazione può avvenire nei confronti di: una sola delle commissioni permanenti esistenti presso i rami del Parlamento; o di due di tali commissioni (assegnazione a commissioni riunite), quando non sia possibile individuare una competenza prevalente di una sola commissione; ad una commissione speciale istituita per l’occasione, ove ve ne sia ravvisato l’opportunità.

Gli eventuali conflitti di competenza sono risolti dal presidente dell’assemblea.

Le funzioni dell’atto di assegnazione di progetti di legge:

  • Individuare la commissione (o le commissioni), competente per materia, decidere in quale sede, referente, legislativa o redigente, la commissione che dovrà procedere all’esame.

Trasferimenti di sede

Ci possono essere dei trasferimenti di sede anche nel corso del iter legislativo. Il trasferimento della sede referente, alla legislativa o redigente, può venire su richiesta della commissione che esamina il progetto di legge in sede referente, con l’assenso del governo. Il trasferimento da sede legislativa alla sede referente, avviene nei casi di suddetta remissione del progetto di legge all’assemblea: su richiesta del governo di 1/10 di membri dell’assemblea o di 1/5 della commissione; ma quando la commissione di merito intenda proseguire nella discussione disattendendo i pareri di altre commissioni ai quali regolamenti attribuiscono efficacia vincolante.

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