L’articolo 72 comma 2, prevede infine che regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Tende ad abbreviare il termine di promulgazione della legge, senza incidere sulle precedenti fasi del procedimento che si sono svolte all’interno delle due camere; ed è un atto biCamerale che deve essere approvato a maggioranza assoluta da ciascun assemblea. I meccanismi per velocizzare procedimenti dichiarati urgenti sono fondamentalmente basati sulla riduzione dei termini previsti dal regolamento.

Gli elementi che caratterizzano il procedimento legislativo tipico.

Secondo l’articolo 72, vi deve essere:

a) La presentazione di un progetto di legge;

b) l’intervento di una commissione nell’esercizio di una delle competenze (ref, legisl, redig);

c) la discussione del progetto di legge in commissione o in assemblea;

d) la votazione articolo per articolo;

e) la votazione finale del progetto di legge nel suo complesso

Le deliberazioni circa un progetto di legge, non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione non prescriva una maggioranza speciale.

L’articolo 72 attribuisce e riserva nel modo più pieno, ai regolamenti parlamentari, il compito di fissare ulteriori modalità di svolgimento del procedimento legislativo. Utilizza infatti la formula, “secondo le norme del suo regolamento”, ciò rafforza la riserva di regolamento e specifica anche gli spazi d’ intervento dei regolamenti parlamentari.

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