L’esigenza di una legge sul fatto religioso sembra aver ormai assunto caratteri di urgenza. Qualsiasi tentativo di arrivare all’approvazione di una legge simile, tuttavia, è finora fallito. In sede di indagine conoscitiva da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera, in particolare, è emersa una forte resistenza da parte della Chiesa cattolica, preoccupata:

  • che si possa creare un’omogeneizzazione di trattamento delle varie confessioni religiose. Al riguardo, tuttavia, il Segretario della CEI ha precisato che l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose di cui all’art. 8 co. 1 non implica piena uguaglianza di trattamento ma solo un’eguaglianza in quelle materie e in quei rapporti suscettibili di incidere sulla libertà delle confessioni . Al di fuori dei diritti connessi all’eguale libertà, quindi, resta la possibilità di discipline giuridiche diverse;
  • che si possa determinare un allontanamento del paese dalle asserite radici cristiane. A detta del Segretario della CEI, si avverte l’esigenza di non sottovalutare i problemi connessi alla diffusione di nuovi movimenti religiosi, estranei alla tradizione giudaico-cristiana […]. In mancanza di un sicuro criterio dogmatico idoneo a definire in modo univoco il concetto di religione e di confessione religiosa, pare opportuno riaffermare che lo Stato può intervenire legittimamente per negare il riconoscimento a realtà connotate da caratteri contrastanti con qualsiasi forma di religiosità, ovvero ispirate a principi o dedite a pratiche che si pongono in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo e i principi fondanti della convivenza civile (inesistenza di diritto a intesa).

A prescindere da queste perplessità, tuttavia, l’approvazione del disegno di legge sarebbe decisivo non solo per un ritorno ad una eguale misura di libertà per le confessioni prive di intesa, ma anche per un progresso verso una nuova stagione di intese: essa potrebbe infatti recuperare l’intesa alla sua funzione originaria di strumento di specificazione della tutela delle confessioni e consentire il passaggio da un’intesa fotocopia ad un’intesa snella, di contenuto più limitato ma più adeguato alla funzione assegnata all’intesa dall’art. 8 co. 3

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