Si può avere un’assegnazione iniziale di un progetto di legge alla competente commissione in sede legislativa, oppure un’assegnazione successiva, a seguito della richiesta di trasferimento di sede avanzata dalla commissione alla quale il progetto di legge era stato originariamente assegnato in sede referente.

Alla Camera il trasferimento è deliberato dall’assemblea su proposta del presidente, preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi parlamentari in commissione o di più di 1/5 dei componenti la commissione stessa, dall’assenso del governo ed ai pareri espressi dalle commissioni “filtro”.

Al Senato il trasferimento è deciso dal presidente senza bisogno di consultare l’assemblea, su richiesta unanime di commissioni, con l’assenso del governo ed a condizioni che le commissioni filtro abbiano espresso parere favorevole.

I limiti dell’intervento delle commissioni in sede legislativa sono i limiti di materia e i limiti procedurali. Di materia sono già stati analizzati. I limiti procedurali consistono nella facoltà di attribuita al governo e ad 1/10 dei componenti di ciascuna Camera e ad 1/5 delle commissioni, di chiedere che un progetto di legge, assegnato a commissioni in sede legislativa, sia trasferito alla stessa in sede referente, determinandosi in tal modo il passaggio dal procedimento speciale al procedimento normale in precedenza illustrato.

La suddetta richiesta è detta “remissione all’assemblea”, e può essere avanzata in seno alla commissione fino al momento della votazione finale ed ha valore vincolante, nel senso che il presidente del ramo del Parlamento in questione deve immediatamente provvedere alla nuova assegnazione in sede referente.

Il meccanismo avviene in maniera automatica qualora la commissione in sede legislativa non voglia aderire ai pareri espressi da commissioni filtro o alla Camera dei pareri rinforzati.

alla Camera ciò comporta la ripresa sin dall’inizio dell’intero procedimento normale, mentre al Senato vi sono due possibilità: che il progetto di legge sia discusso e votato dall’assemblea oppure che esso sia sottoposto all’assemblea esclusivamente per la sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Tale procedimento coincide con l’intervento delle commissioni in sede redigente.

Un altro procedimento speciale è quello che si svolge nella commissione in sede redigente.

Indirettamente previsto dall’articolo 72, nel quale si realizza una ripartizione di competenze la commissione e l’assemblea: non in ordine alle funzioni spettanti tali organi, bensì in ordine alla stessa funzione deliberativa, che viene riservata alla commissione nei confronti dei singoli articoli ed all’assemblea nei confronti di progetto di legge nel suo complesso.

Al Senato: un progetto di legge può essere assegnato ad una commissione in sede redigente per la deliberazione dei singoli articoli, riservandosi all’assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. I limiti materiali e procedurali sono gli stessi così come lo è la richiesta di remissione e la possibilità di trasferimento.

Alla Camera la disciplina regolamentare è diversa:

a) l’assegnazione del progetto di legge in sede redigente è sempre successiva, e mai iniziale;

b) La competenza dell’assemblea non riguarda soltanto la votazione finale del progetto di legge, ma anche la votazione dei singoli articoli così come formulati dalla commissione e dunque l’emendabile;

c) non è previsto l’assenso del governo per la richiesta di trasferimento in sede redigente del progetto di legge, da parte della commissione che lo sta esaminando in sede referente;

d) non è prevista la facoltà da parte di alcun soggetto di richiedere la remissione in assemblea del progetto di legge, ne sussistono ipotesi di remissione automatica.

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