essere acquisito il parere di altre commissioni: quando il contenuto del progetto di legge ha degli aspetti che rientrano nella competenza di altre commissioni. E la fissazione di un parere può anche avvenire successivamente all’atto di assegnazione, previo consenso del presidente.

I pareri possono essere:

  • vincolanti à Per quanto riguarda i pareri vincolanti, cioè quelli che un soggetto deve acquisire ed al quale deve uniformarsi, salvo la possibilità di rinunciare ad adottare la sua competenza.
  • tale parere non può dirsi vincolante in sede referente perché può essere superato dalla decisione dell’assemblea;
  • in sede legislativa o redigente, sono tenute ad uniformarsi, ma si se vogliono dissociare le conseguenze possono essere diversi:
    • la commissione può rinunciare al seguito della discussione
    • se invece la commissione intende procedere alla discussione, disattendendo il parere contrario, il progetto è automaticamente rimesso all’assemblea ed il procedimento legislativo si trasforma da speciale ad ordinario con mutamento nell’assegnazione del progetto alla commissione, non più legislativa, ma dalla sede redigente a quella referente.
  • obbligatorià obbligatori sono i pareri che il presidente dell’assemblea è tenuto a prevedere sulla base di norme del regolamento, all’atto dell’assegnazione di un progetto di legge alla commissione competente nel merito e che quest’ultima deve acquisire.
  • facoltativi.à Il parere facoltativo s’intende il parere che una commissione di merito può liberamente richiedere ad un’altra commissione; il parere facoltativo può essere previsto dal presidente in base ad una propria valutazione discrezionale, potere in questo caso non richiesto dal soggetto competente nel merito (la commissione), ma da un soggetto terzo (il presidente).

I pareri delle commissioni filtro e di pareri rinforzati.

Pareri obbligatori e vincolanti sono quelli delle cosiddette commissioni-filtro, di quelle commissioni, cioè, che devono controllare determinati aspetti dei progetti di legge, ritenuti particolarmente importanti, affari costituzionali, bilancio e lavoro. Pareri facoltativi, ma anche vincolanti (pareri i rinforzati).

Termini per l’espressione dei pareri.

Si prevede la possibilità della loro proroga da parte della commissione di merito. Il decorso del termine senza che il parere sia stato espresso consente alla commissione di merito di procedere:

al Senato tale principio viene applicato senza eccezioni a prescindere dalla sede nella quale il progetto è esaminato, in quanto si ritiene che la scadenza del termine senza che sia dato un parere, si desume la volontà della commissione di non esprimere alcun parere;

alla Camera invece il principio non viene ritenuto applicabile per quanto concerne i pareri vincolanti espressi su progetti di legge all’esame del commissioni, in sede legislativa. Si determina la non perentorietà dei termini fissati dei suddetti pareri, questo alla Camera può determinare l’allungamento dei tempi dell’approvazione.

I regolamenti prevedono altresì diverse formule per i pareri:

nulla osta l’ulteriore corso del progetto, parere favorevole, contrario, favorevole con osservazioni, favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.

La differenza tra le due ultime formulazioni consiste nel fatto che nel primo caso la commissione di merito è libera di recepire o meno le osservazioni formulate nel pareri, nel secondo essa vincola all’accoglimento delle modifiche, che la commissione consultata ha posto come condizione del parere favorevole.

Il procedimento legislativo normale è nelle sue linee generali dell’articolo 72 comma 1, della costituzione, secondo cui ogni disegno di legge presentato ad una Camera è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione poi dalla Camera stessa, che approva articolo per articolo e con votazione finale. Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione dei bilanci e i consuntivi, è previsto specificatamente in maniera obbligatoria il procedimento normale.

Da ciò deriva la riserva di legge d’assemblea che ha incontrato dei problemi in ordine all’interpretazione delle fattispecie alle quali deve applicarsi, con particolare riferimento all’espressione disegni di legge in materia costituzionale.

  • Tale espressione è stata interpretata in riferimento alle leggi formalmente costituzionali previste dall’articolo 138 della costituzione.
  • Per quanto attiene alle altre fattispecie dell’articolo 72 occorre innanzitutto osservare il divieto di approvazione in sede legislativa o redigente di un progetto di legge sussiste non soltanto quando il progetto nel suo complesso riguardi una delle suddette fattispecie, ma anche quando ciò si verifichi una singola disposizione del progetto stesso. L’esempio più frequentemente rappresentato dai progetti di legge cosiddetti di delegazione mista, in quanto contenenti sia disposizioni di immediata applicazione, sia disposizioni che prevedono una delega legislativa al governo ai sensi dell’articolo 76: l’assegnazione di tali progetti di legge alle commissioni in sede legislativa o redigente è possibile soltanto previo “stralcio” del secondo tipo di disposizioni dal testo del progetto di legge.
  • Per quanto riguarda leggi in materia elettorale e comprendono qualsiasi legge che si riferisca alle elezioni, non importa se si tratti di elezioni politiche o amministrative.
  • Anche in riferimento alle leggi di bilancio e leggi finanziarie. Per le procedure di discussione e approvazione del bilancio di uno Stato, e in base all’espressione “bilanci consuntivi” deve intendersi comprensiva anche dei disegni di legge finanziaria, e del disegno di legge di concessione dell’esercizio provvisorio e del disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato. Non sono invece assimilabili ai suddetti disegni di legge quelli cosiddetti collegati alla manovra di finanza pubblica, poiché si tratta di normali disegni di legge
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