L’art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati ….

1) per un terzo dal Presidente della Repubblica.

La nomina da parte del Capo dello Stato è sicuramente un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale per il quale è prevista la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, ciò non significa quindi che il capo dello stato possa decidere arbitrariamente visto che la controfirma può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità.

2) per un terzo dal Parlamento in seduta comune.

L’elezione ad opera del parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L’alto quorum , che si giustifica con l’intento di eleggere personalità qualificate, ha spesso determinato ritardi nell’elezione dei giudici, pericolosi perchéla Corteper funzionare necessita di almeno 11 giudici. Per evitare che l’inerzia parlamentare causi un ritardo quindi che impedisca il funzionamento della corte a volte il Pdr è intervenuto con minacce sanzionatorie (si ricordano il messaggio al parlamento del pdr Sensi, e la minaccia di scioglimento del parlamento di Cossiga)

1) per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ad amministrative (di questi, tre dalla Cassazione; uno dal Consiglio di Stato; uno dalla Corte dei conti).

L’elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e in mancanza, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati più votati. I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti formali (cioè l’essere magistrato) che sostanziali (cioè esercitare effettivamente le funzioni).

In questo modo il costituente ha voluto creare un organo equilibrato; equilibrio che risiede nel carattere misto dell’organo con un’alta qualità tecnico-giuridica ( per i requisiti dei suoi membri – magistrati) ed una sensibilità politica (dovuta alle nomine parlamentari e presidenziali )

Accanto alla composizione ordinaria la Corteconosce una composizione integrata, che si ha ogni volta chela Corte è chiamata a giudicare dei reati presidenziali di alto tradimento e di attentato alla costituzione, previa messa in stato di accusa del Capo dello Stato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri (art 90. cost).

In tal caso la Corte è integrata con 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante l’elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. L’elenco è costituito da 45 persone e nel caso in cui si riduca a 36 il parlamento in seduta comune da inizio ad elezioni suppletive.La Corte funziona con almeno 21 giudici e quelli aggregati devono essere la maggioranza.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento